Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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Art. 125 cpv. 2 Lesioni colpose
Proprio come nell’articolo 117 (omicidio colposo), nei casi di lesioni colpose gravi la pena detentiva massima va aumentata da tre a cinque anni. Il risultato delle lesioni colpose gravi non ha chiaramente la medesima gravità di quello dell’omicidio colposo e spesso dipende soltanto dal caso. Inoltre, i prossimi di una vittima di lesioni gravi possono trovarsi a doverle praticare cure che per loro rappresentano un onere gravoso quanto la perdita di un membro della famiglia.
Art. 128bisFalso allarme
La fattispecie del falso allarme è un caso speciale dell’impedimento di prestare soccorso. Rispetto alle fattispecie in parte più gravi previste nell’articolo 128 (omissione di soccorso), la pena massima comminata nell’articolo 128bisappare troppo elevata. È pertanto sufficiente che la presente disposizione preveda una pena detentiva massima di un anno.
Art. 129 Esposizione a pericolo della vita altrui
L’introduzione di una pena minima per l’esposizione a pericolo della vita altrui è giustificata dal previsto aumento di due anni della pena detentiva minima secondo l’articolo 122 per le lesioni gravi. La fattispecie in esame è un reato di esposizione a pericolo e l’intenzione riguarda soltanto la creazione di una situazione di esposizione a pericolo, non la realizzazione del risultato. Pertanto è considerata sufficiente una pena minima consistente in una pena detentiva di sei mesi.
Art. 133 cpv. 1 Rissa
La dottrina ha criticato il fatto che per la rissa sia comminata una pena detentiva massima di tre anni, inferiore di due anni a quella comminata per l’aggressione (art. 134)12. Questa discrepanza tra le pene previste nelle due disposizioni è probabilmente il risultato dell’inaccurata ponderazione di un’esigenza di prevenzione generale, tanto più che l’aggressione si tramuta in rissa se la vittima dell’aggressione passa alle vie di fatto per difendersi.
Le fattispecie previste negli articoli 133 e 134 divengono inoltre difficili da distinguere se alcune delle vittime di un’aggressione passano alla vie di fatto mentre altre rimangono passive. La comminatoria penale delle due disposizioni va uniformata anche per tenere conto di questo fatto.
Art. 135 Rappresentazione di atti di cruda violenza
Vedi le osservazioni all’articolo 197 numeri 3, 3bis, 3ter (nuovo), 4, 4bis (nuovo) e 5.
12 Günter Stratenwerth / Guido Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6° ed., Berna 2003, § 4 n. 43.