Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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soglia. Si può affermare senza temere di essere contraddetti che normalmente i giudici sfruttano l’intero quadro sanzionatorio di cui dispongono.

1.7 Nuova revisione della Parte generale del CP

Il 30 giugno 2010 il Consiglio federale ha avviato la consultazione su un progetto di revisione della Parte generale del CP (diritto sanzionatorio)6. Così facendo intende tenere conto delle critiche rivolte al nuovo sistema di sanzioni. Le critiche si sono in particolare concentrate sulla sospensione condizionale della pena pecuniaria e sulla sospensione condizionale del lavoro di pubblica utilità, che sono considerate pene prive del necessario potenziale dissuasivo. Si chiede inoltre di iscrivere nella legge l’importo minimo dell’aliquota giornaliera. Il lavoro di pubblica utilità dovrebbe invece ridiventare una delle forme dell’esecuzione delle pene e non più una pena indipendente. In generale, la revisione limita l’applicazione delle pene pecuniarie sopprimendone la priorità rispetto alle pene detentive ed eliminando la possibilità di sospenderle condizionalmente.

Rivestono particolare importanza per la Parte speciale del CP le seguenti novità:

- l’entità della pena detentiva, sospesa condizionalmente o no, deve tornare a

essere compresa tra tre giorni e 20 anni;

- va eliminata la sospensione condizionale, in tutto o in parte, della pena pecunia-

ria;

- la sospensione condizionale parziale dell’esecuzione della pena deve essere

possibile soltanto per le pene detentive fino a due anni;

- il numero massimo delle aliquote giornaliere di una pena pecuniaria è di regola

180; sono fatte salve le eccezioni previste nella legge;

- la legge prescrive d’ora innanzi un’aliquota giornaliera minima di 30 franchi;

- le pene pecuniarie fino a 180 aliquote giornaliere non sono più prioritarie rispet-

to alla pena detentiva.

Il presente avamprogetto tiene conto della revisione della Parte generale del CP laddove ne risultino modifiche per gli articoli interessati dalla presente revisione. La revisione della Parte generale del CP sarà interamente trasposta nella Parte speciale del CP in un momento successivo. Concretamente ciò significa ad esempio che per i delitti minori è comminata, oltre alla pena pecuniaria, una pena detentiva. Viene inoltre esclusa la pena pecuniaria quando sono previste pene detentive minime di sei mesi.

1.8 Diritto comparato

Per alcune disposizioni si compiono paragoni tra i diritti di diversi Paesi europei.

6 La documentazione relativa alla consultazione può essere consultata online: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html