Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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tuno limitare questo apprezzamento, troppo ampio, poiché nella pratica ha fatto sì che fossero inflitte soltanto brevi pene detentive (vedi n. 1.3)
Art. 144bis n. 1 cma 2 e n. 2 cma 2 Danneggiamento di dati
Per quanto concerne l’entità della pena nel caso in cui sia stato cagionato un danno considerevole (n. 1 cma. 2) si rinvia alle osservazioni sull’articolo 144 capoverso 3.
Nel numero 2 la pena minima inflitta a chi ha agito per mestiere è ridotta a una pena detentiva di sei mesi (cfr. osservazioni sull’art. 139 n. 2). Anche in questo caso la formulazione potestativa della disposizione è sostituita da una formulazione imperativa (cfr. osservazioni sull’art. 144 cpv. 3 AP-CP).
Art. 146 cpv. 2 Truffa
La pena minima prevista nel capoverso 2 per chi commette il reato per mestiere è una pena detentiva di sei mesi (cfr. osservazioni sull’art. 139 n. 2). Già oggi la maggior parte delle condanne a pene detentive supera questa soglia.
Art. 147 cpv. 2 Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati
La pena minima prevista nel capoverso 2 per chi agisce per mestiere è una pena detentiva di sei mesi (cfr. osservazioni sull’art. 139 n. 2). Già oggi sono generalmente pronunciate pene detentive di sei mesi o più lunghe, anche se il numero delle condanne che si fondano su questa disposizione rimane scarso.
Art. 148 cpv. 2 Abuso di carte- chèques o di credito
La pena minima prevista nel capoverso 2 per chi agisce per mestiere è una pena detentiva di sei mesi (cfr. osservazioni sull’art. 139 n. 2). Finora sono state inflitte soltanto quattro condanne in base a questa disposizione e non è quindi possibile fare affermazioni sulla giurisprudenza.
Art. 150bisFabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l’illecita
decodificazione di offerte in codice
Secondo il messaggio del 10 giugno 199617 concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni, questa disposizione protegge il patrimonio e doveva pertanto far parte del diritto penale patrimoniale. Anche se può effettivamente essere il caso, altrettanto si può dire di numerose altre disposizioni penali contenute nel diritto penale accessorio. Appare peraltro ragionevole inserire la presente disposizione nel novero delle disposizioni penali previste nella legge sulle telecomunicazioni. Questa disposizione non ha grande importanza pratica, poiché ogni anno sono pronunciate in media sei condanne in sua applicazione. Per questi motivi, la disposizione va spostata nella legge sulle telecomunicazioni.
17 FF 1996 III 1348