Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio

Art. 139 Furto

Esaminando il numero 2 di questa disposizione occorre interrogarsi sul perché al furto per mestiere sia stato attribuito uno statuto particolare tra i casi qualificati. Il messaggio del 10 dicembre 1979 a sostegno di una modificazione del Codice penale e del Codice penale militare (atti di violenza criminale)13 non prevedeva ancora uno statuto particolare per il numero 2, statuto poi voluto dal Parlamento che ha sancito la versione attuale della norma. In base a questa nuova disposizione sono in seguito state ridotte le comminatorie penali previste in altre disposizioni, come per esempio la pena per la truffa per mestiere che, prima di essere modificata, consisteva in una pena detentiva minima di un anno14. La riduzione della pena minima prevista per il furto per mestiere è stata tra l’altro spiegata facendo notare che nei casi poco gravi il giudice avrebbe potuto commisurare la pena tenendo conto meglio che in passato della gravità del reato, soprattutto perché la nozione di commissione per mestiere era interpretata in senso ampio nella vecchia giurisprudenza del Tribunale federale.

La commissione di un reato per mestiere è punita con pene minime molto diverse: pena pecuniaria fino a 90 aliquote giornaliere (art. 139 n. 2, 146 cpv. 2, 148, 160

n. 2), pena detentiva di un anno (art. 144bis n. 2, 156 n. 2, 57 n. 2) e non vi è pena minima per la contraffazione di merci (art. 155 n. 2). La commissione per mestiere di questi reati va pertanto punita con una pena minima uniforme consistente in una pena detentiva di sei mesi. Inoltre, le rimanenti disposizioni potestative vanno tramutate in disposizioni imperative (vedi n. 1.3).

Da quanto precede risulta che, nell’articolo 139 numero 2, la pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere è sostituita da una pena detentiva di sei mesi. Attualmente la maggioranza delle pene inflitte si situa al di sotto di questa soglia.

La pena detentiva minima prevista nel numero 3 va aumentata a un anno. Da una parte è così mantenuta la progressione delle pene finora prevista nell’articolo 139 e dall’altra è conservata l’equivalenza con la pena prevista per la rapina (art. 140 n. 1), anch’essa inasprita.

Art. 140 Rapina

Motivi di politica criminale impongono di aumentare la pena minima prevista nel numero 1 a una pena detentiva di un anno. Di conseguenza può essere soppresso il numero 2 poiché il comportamento di chi commette una rapina con un’arma da fuoco può essere sussunto sotto la fattispecie di base.

Il numero 3 menziona d’ora innanzi esplicitamente l’impiego di un’arma da fuoco; attualmente questo caso è retto dalla clausola generale della particolare pericolosità, che perde quindi importanza. La nuova pena minima (pena detentiva di più di due anni) esclude la possibilità della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale della pena (cfr. commenti sull’articolo 122).

13 FF 1980 I 1047

14 Messaggio del 24 aprile 1991 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (reati contro il patrimonio e falsità in documenti), FF 1991 II 835.