Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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con una formulazione che gli imponga di infliggerla (vedi anche i principi generali,

n. 1.3).

Art. 225 Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi

Appare insostenibile prevedere la medesima pena per il reato intenzionale, ma senza scopo delittuoso, di uso di materie esplosive o gas velenosi e per l‘uso colposo di materie esplosive o gas velenosi, il secondo reato è infatti meno grave dal profilo della colpa32 (vedi anche i principi generali, n. 1.3). È pertanto opportuno disciplinare questi casi in capoversi separati. Il reato intenzionale commesso senza scopo delittuoso è ormai regolato nel capoverso 1 e la pena comminata rimane immutata. Il reato colposo è invece disciplinato nel nuovo capoverso 2 e, al fine di mantenere la coerenza con gli articoli 222 e 223 numero 2, viene comminata la stessa pena che in queste due disposizioni, vale a dire una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. La durata media della pena detentiva inflitta dai giudici per i comportamenti repressi dall’articolo 225 è di regola inferiore a 30 giorni.

L’attuale capoverso 2 è abrogato poiché il comportamento e la pena che vi sono previsti sono coperti dal capoverso 1 e dal nuovo capoverso 2 (vedi anche i principi generali, n. 1.3). Se la condotta dell’autore del reato soddisfa quanto attualmente previsto nel capoverso 2, il giudice può infliggere pene più miti usando il proprio apprezzamento.

Il titolo marginale dell’articolo 225 è abbreviato e ciò rende più chiara la disposizione.

Art. 226 Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas

velenosi

La pena prevista nel capoverso 1 è adeguata in seguito alle modifiche apportate alla Parte generale del CP (vedi anche n. 1.7).

La pena minima di 30 aliquote giornaliere prevista nei capoversi 2 e 3 è inadeguata ed è quindi soppressa (vedi anche i principi generali, n. 1.3). La durata media delle pene detentive inflitte per i comportamenti puniti dalla presente disposizione varia tra 30 e 60 giorni.

Art. 226bis cpv. 1 Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi

ionizzanti

Per motivi di prevenzione generale connessi con il notevole potenziale di pericolo che deriva dal trattamento del materiale nucleare, è opportuno aumentare la pena minima prevista nel capoverso 1 a una pena detentiva di un anno. A favore della modifica proposta depone anche il fatto che il reato colposo è punito con una pena sino a cinque anni e non con una pena detentiva fino a tre anni, come gli altri reati colposi previsti nel titolo settimo del Codice penale.

32 Cfr. Bruno Roelli / Petra Fleischanderl, Basler Kommentar, loc. cit., n. 8 ad art. 225 CP.