Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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deciso di firmare a inizio giugno 2010, renderà necessario compiere una nuova revisione dell’articolo 197.
Art. 200 Reato collettivo
La versione tedesca dell’articolo 200 deve innanzitutto essere adeguata dal profilo redazionale sostituendo il termine «Richter» (giudice) con il termine «Gericht» (tribunale), neutro dal punto di vista del genere. Inoltre la formulazione potestativa della disposizione è trasformata in una formulazione imperativa per far sì che in caso di reato collettivo il giudice sia tenuto ad aumentare la pena per tenere conto del maggiore gravità dell’illecito commesso.
Titolo sesto: Dei crimini e delitti contro la famiglia
Art. 213 Incesto
L’articolo 213 punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque compie la congiunzione carnale con un proprio ascendente o discendente o con un fratello o sorella germani, consanguinei o uterini.
L’attuale versione dell’articolo 213 è in vigore dal 1° gennaio 1990. La disposizione proposta dalla commissione di esperti prevedeva allora l’impunità delle relazioni incestuose tra adulti consenzienti30. Essa era stata violentemente criticata durante la consultazione e il Consiglio federale e il Parlamento avevano deciso di non sostenerla. Anche nell’ambito di una successiva modifica del Codice penale e del Codice penale militare entrata in vigore il 1° ottobre 2001, il Consiglio federale ha continuato a ritenere necessario il divieto dell’incesto per proteggere l’integrità della famiglia e per motivi eugenetici31.
L’importanza di questo reato è marginale. Secondo l’Ufficio federale di statistica tra il 1984 e il 2007 sono state pronunciate 87 sentenze in materia di incesto, vale a dire 3-4 sentenze in media annuale.
I casi che invece hanno un’importanza pratica sono quelli di abusi commessi dai genitori su fanciulli e adolescenti; per reprimere questi comportamenti sono sufficienti gli articoli 187−191 (atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone dipendenti, coazione sessuale, violenza carnale e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere). Abrogando l’articolo 213 rimane impunita soltanto la congiunzione carnale tra adulti consenzienti (ascendente, discendente, fratello o sorella germani, consanguinei o uterini).
Il riferimento alla protezione dei succitati beni giuridici, in particolare il divieto delle relazioni sessuali nell’ambito familiare e la protezione dell’integrità della famiglia, non appare convincente. In effetti, la fattispecie dell’articolo 213 non basta per proteggere l’integrità della famiglia.
Da una parte, occorre rilevare che l’esistenza di un matrimonio non è un elemento costitutivo del reato. La norma si applica infatti anche alla congiunzione carnale tra
30 FF 1985 II 941
31 FF 2000 2635