Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

presentazioni senza carattere sessuale di gravi atti di violenza su fanciulli fossero diverse da quelle comminate per la pedopornografia.

Nel numero 3bisla sola fattispecie di reato è il consumo. Inoltre, in questa disposizione viene inserito il passaggio «chiunque … commette un reato di cui al numero 3 comma 1, è punito con …». Così tutti i reati concernenti il consumo di pornografia dura sono d’ora innanzi trattati aello stesso modo e ricevono una punizione uniforme. Diviene in particolare punibile anche il consumo di una data rappresentazione pornografica via internet senza che vi sia possesso. Tutte le fattispecie di reato legate al consumo proprio ricevono un trattamento penale privilegiato nella misura in cui sono punite con la pena più mite prevista nel numero 3bis. Il giudice è chiamato a stabilire le circostanze in cui il consumo di pornografia dura è intenzionale, perché soltanto questi casi sono punibili. Nella prassi, per quanto concerne il consumo via internet dovrebbero essere decisivi il numero delle pagine consultate, il numero delle immagini visualizzate e la provenienza dei dati. La punibilità è estesa nella misura in cui in futuro potranno essere condannati anche gli spettatori di uno spettacolo cinematografico di pornografia dura. Se gli oggetti e le rappresentazioni raffigurano atti sessuali con animali, atti di violenza con adulti o atti sessuali fittizi con fanciulli, la pena inflitta dal numero 3bisè una pena detentiva di un anno o la pena pecuniaria. Se sono invece rappresentati atti pedopornografici reali, è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. L’articolo 135 capoverso 1bis è modificato in modo analogo al numero 3bised è d’ora innanzi prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, se gli oggetti o le rappresentazioni raffigurano atti di cruda violenza realmente commessi contro fanciulli.

Il numero 3terprevede la confisca degli oggetti quando sono commessi reati ai sensi dei numeri 3 e 3bised è introdotto per motivi di tecnica legislativa. Dal profilo del contenuto non dispone nulla di nuovo. Nell’articolo 135 il vigente capoverso 2 sulla confisca diviene il capoverso 5.

Al numero 4 la versione tedesca sostituisce l’espressione desueta «aus Gewinnsucht» con «mit Bereicherungsabsicht», mentre nella versione francese l’espressione «dans un dessein de lucre» è sostituita da «dans un dessein d’enrichissement». D’ora innanzi, se i reati commessi per fine di lucro riguardano atti di pedopornografia reale, è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Il nuovo capoverso 4bisadottato per motivi di tecnica legislativa prescrive di cumulare una pena pecuniaria con la pena detentiva. L’articolo 135 capoverso 3 subisce un’analoga modifica; d’ora innanzi per motivi di tecnica legislativa è il capoverso 4, e non più il capoverso 3, a prevedere il cumulo della pena detentiva con la pena pecuniaria nei casi in cui l’autore ha agito per fine di lucro.

Nel numero 5 il nuovo riferimento ai numeri 1−3bis dell’articolo 197 sostituisce il riferimento del diritto vigente ai numeri 1−3 rendendo la disposizione più chiara. Gli oggetti e le rappresentazioni ai sensi di questi numeri continuano a non essere considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico.

Nel presente contesto, si rinuncia a una revisione più approfondita degli articoli 135 e 197. L‘attuazione della Convenzione del Consiglio dell‘Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, che il Consiglio federale ha