Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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media della pena detentiva inflitta in applicazione dell’articolo 231 va da due a sei mesi.

Art. 232 n. 1 Propagazione di epizoozie

I comma 1 e 2 del numero 1 sono riuniti in una sola disposizione (vedi anche i principi generali, n. 1.3) che per pena massima prevede una pena detentiva di cinque anni (come finora nel cma 2 del n. 1) ma non una pena minima (come finora nel cma 1 del n. 1). Il giudice tiene conto delle circostanze aggravanti finora previste nel comma 2 del numero 1 nell’ambito della commisurazione della pena.

Art. 233 n. 1 Propagazione di parassiti pericolosi

I comma 1 e 2 del numero 1 sono riuniti in una sola disposizione (vedi anche i principi generali, n. 1.3) che per pena massima prevede una pena detentiva di cinque anni (come finora nel cma 2 del n. 1) ma non una pena minima (come finora nel cma 2 del n. 1). Il giudice tiene conto delle circostanze aggravanti finora previste nel comma 2 del numero 1 nell’ambito della commisurazione della pena.

Art. 234 cpv. 1 Inquinamento di acque potabili

La pena minima di 30 aliquote giornaliere prevista nel capoverso 1 è inadeguata ed è pertanto soppressa (vedi anche i principi generali, n. 1.3).

Art. 235 n. 1 cma 2 e n. 2 Fabbricazione di foraggi nocivi

La pena minima di 30 aliquote giornaliere prevista nel numero 1 comma 2 non è abrogata ma aumentata a 90 aliquote giornaliere per tenere adeguatamente conto della circostanza aggravante che consiste nell’avere l’autore del reato fatto mestiere della manipolazione o fabbricazione di foraggi nocivi (vedi anche i principi generali,

n. 1.3). A differenza dell’articolo 68 che vincola la pubblicazione di una sentenza di condanna all’adempimento di determinate condizioni, la sentenza di condanna secondo il numero 1 comma 2 deve essere pubblicata senza che debba essere adempita qualsivoglia condizione. L’obbligo di pubblicare la sentenza di condanna è soppresso perché non è più necessario. Tale obbligo risaliva infatti all’inizio del secolo scorso, a un periodo in cui l’agricoltura aveva per la Svizzera un’importanza molto superiore a quella odierna e molte più persone dipendevano dai foraggi e dalla loro qualità.

Va peraltro posto rimedio all’eccessiva differenza tra le pene previste nel numero 1 per la commissione intenzionale del reato e quelle previste nel numero 2 per la commissione colposa (vedi anche i principi generali, n. 1.3). Poiché l’entità delle pene previste nel numero 1 è adeguata, va inasprito il quadro sanzionatorio previsto nel numero 2. A tal fine sono considerate le modifiche apportate alla Parte generale del CP (vedi anche le spiegazioni di cui al numero 1.7).