Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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Art. 227 n. 1 cma 2 Inondazione. Franamento

Per motivi connessi con la certezza del diritto nel numero 1 comma 2, la formulazione potestativa che dà al giudice la facoltà di pronunciare la pena prevista va sostituita con una formulazione che gli impone di infliggerla (vedi anche i principi generali,

n. 1.3).

Art. 228 n. 1 Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di

opere di premunizione

Le diverse varianti della fattispecie previste nel numero 1 comma 1 sono riunite senza operare modifiche materiali. Per motivi connessi con la certezza del diritto nel numero 1 comma 2 la formulazione potestativa che dà al giudice la facoltà di pronunciare la pena prevista va sostituita con una formulazione che gli impone di infliggerla (vedi anche i principi generali, n. 1.3).

Art. 229 cpv. 1 Violazione delle regole dell’arte edilizia

La pena massima prevista nel capoverso 1 è aumentata. Infatti, tenuto conto dal pericolo provocato e delle possibili conseguenze, questa pena è troppo mite in confronto alle pene previste negli altri articoli che nel titolo settimo puniscono reati intenzionali (p. es. art. 223 e 227). Inoltre appare insostenibile prevedere la medesima pena per la commissione intenzionale e per la commissione colposa secondo il capoverso 2, che è meno grave sotto il profilo della colpa (vedi anche i principi generali, n. 1.3). La durata media della pena detentiva inflitta per i comportamenti puniti dalla presente disposizione va sino a 90 giorni, ma di regola è nettamente inferiore a 30 giorni.

Art. 230 n. 1 Rimozione od omissione di apparecchi protettivi

La pena massima prevista nel capoverso 1 è aumentata. Infatti, tenuto conto dal pericolo provocato e delle possibili conseguenze del reato, questa pena è troppo mite in confronto alle pene previste negli altri articoli del titolo settimo che puniscono reati intenzionali (p. es. art. 223 e 227). Inoltre appare insostenibile prevedere la medesima pena per il reato commesso intenzionalmente e per il reato colposo previsto nel numero 2 meno grave sotto il profilo della colpa (vedi anche i principi generali, n. 1.3). I comma 1 e 2 del numero 1 sono riuniti in un’unica disposizione senza operare modifiche materiali. La durata media della pena detentiva inflitta per i comportamenti puniti dalla presente disposizione va sino a 90 giorni ma di regola è nettamente inferiore a 30 giorni.

Titolo ottavo: Dei crimini e dei delitti contro la salute pubblica

Art. 231 n. 1 cma 1 Propagazione di malattie dell’uomo

La pena minima di 30 aliquote giornaliere prevista nel numero 1 comma 1 è inadeguata ed è pertanto soppressa (vedi anche i principi generali, n. 1.3). La durata