Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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un padre separato o divorziato e sua figlia. Dall’altra è però punibile soltanto la congiunzione carnale tra parenti del sangue. Ciò non è coerente poiché gli abusi sessuali commessi nell’ambito di una famiglia ricomposta (anche detta famigliastra), di una famiglia di accudimento o di una famiglia adottiva sono pure dannosi, poiché violano il divieto delle relazioni sessuali nell’ambito familiare. Infine è poco sensato limitare la fattispecie di reato alla congiunzione carnale.
Gli elementi costitutivi del reato non permettono peraltro di soddisfare le succitate esigenze eugenetiche. In primo luogo la fattispecie dell’incesto si applica anche in assenza di una gravidanza o di una nascita e in secondo luogo non vi è una disposizione che vieti di procreare alle persone che rischiano di trasmettere malattie ereditarie senza essere parenti di sangue.
Tenuto conto delle precedenti osservazioni, l’articolo 213 va abrogato.
Art. 219 cpv. 2 Violazione del dovere d’assistenza o educazione
Il capoverso 2 va modificato in modo tale che il giudice sia tenuto a pronunciare una pena più mite nei casi in cui l’autore del reato ha agito per negligenza. Questa limitazione dell’apprezzamento del giudice intende consolidare la certezza del diritto. D’altra parte il reato colposo non è più punito con la multa ma con una pena detentiva fino a sei mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo
Art. 221 cpv. 3 Incendio intenzionale
Per motivi connessi con la certezza del diritto nel capoverso 3 la formulazione potestativa che dà al giudice la facoltà di pronunciare la pena prevista va sostituita con una formulazione che gli imponga di infliggerla (vedi anche i principi generali,
n. 1.3).
Art. 222 Incendio colposo
Poiché i capoversi 1 e 2 prevedono la medesima pena e riguardano analoghi comportamenti colposi, è opportuno riunire le due fattispecie in un solo capoverso. Il capoverso 2 è di conseguenza abrogato.
Art. 223 n. 1 cma 2 Esplosione
Per motivi connessi con la certezza del diritto nel n. 1 comma 2, la formulazione potestativa che dà al giudice la facoltà di pronunciare la pena prevista va sostituita con una formulazione che gli imponga di infliggerla (vedi anche i principi generali,
n. 1.3).
Art. 224 cpv. 2 Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi
Per motivi connessi con la certezza del diritto nel capoverso 2, la formulazione potestativa che dà al giudice la facoltà di pronunciare la pena prevista va sostituita