Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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sizione in esame (e l’articolo 135) non reprimono gli abusi ma la loro rappresentazione. Di conseguenza, vi è una differenza qualitativa tra la pena da infliggere nei casi di veri e propri abusi personali o sessuali e la pena che deve punirne la rappresentazione in immagini. Infatti, se viene commesso un abuso nell’ambito della fabbricazione di pornografia o di rappresentazioni di atti di cruda violenza, l’autore del reato è punito in virtù delle pertinenti norme penali (per esempio l’art. 122 lesioni gravi, l’art. 189 coazione sessuale, l’art. 190 violenza carnale).

L’avamprogetto propone le seguenti modifiche:

Il numero 3 disciplina il divieto della pornografia dura e concerne i suoi fornitori. Questa norma punisce i reati vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani, su atti violenti con adulti o su atti sessuali fittizi con fanciulli con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se invece i reati riguardano oggetti o rappresentazioni vertenti su atti sessuali reali con fanciulli, la pena prevista è d’ora innanzi «una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria». La distinzione tra atti pedopornografici reali e fittizi appare opportuna perché il principale bene giuridico protetto dal numero 3 è lo sviluppo sessuale indisturbato dei fanciulli e degli adolescenti. Infatti si paventano le influenze negative sullo sviluppo psichico e morale dei giovani che potrebbero derivare dall’esecuzione delle rappresentazioni sessuali citate nel numero 3. L’articolo 197 numero 3 (come anche il numero 3bis) intende anche proteggere i potenziali attori di rappresentazioni di pornografia dura contro lo sfruttamento sessuale, la violenza e i trattamenti degradanti o inumani26. Tale protezione serve però soltanto agli interpreti reali e ciò giustifica la differenza nella comminatoria penale.

D’ora innanzi, il numero 3 regola tutte le fattispecie di reato, eccetto il consumo che è disciplinato nel numero 3bis. Come gli articoli 19 e 19a della legge sugli stupefacenti27 a cui si è ispirato, l’elenco degli atti repressi dalla disposizione è particolarmente esteso e contiene qualche doppione. Ciò ha permesso di superare le difficoltà poste da alcune distinzioni, come pure le incertezze del diritto derivanti dalle definizioni divergenti di alcune nozioni (p. es. il «possesso»). Diviene così priva di oggetto la criticata28 decisione con cui il Tribunale federale ha stabilito che chiunque scarica da internet immagini pornografiche con fanciulli e immagini pornografiche con animali e poi le registra su un supporto informatico, si rende colpevole di «fabbricazione» di pornografia dura ai sensi del numero 3 e incorre pertanto in una pena più severa di quella prevista per il consumo29.

Per mantenere la simmetria, un’analoga modifica è apportata all’articolo 135 capoverso 1. Anche questa disposizione inasprisce la pena per gli atti di violenza realmente commessi su fanciulli. Sarebbe infatti sconcertante se le sanzioni per le rap-

26DTF 124 IV 106; Kaspar Meng / Matthias Schwaibold in: Marcel Alexander Niggli /

Hans Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2° ed., Basilea 2007, n. 8 ad art. 197 CP.

27 RS 812.121

28 Va tra l’altro citata l‘opera di Kaspar Meng / Matthias Schwaibold, Basler Kommentar, loc. cit., n. 50 ad art. 197 CP con ulteriori riferimenti.

29 DTF 131 IV 16, confermata dalla decisione non pubbicata del Tribunale federale 6B_289/2009 del 16.9.2009. Vedi anche DTF 124 IV 106, secondo cui l’importazione di cassette di pornografia dura dall’estero, ma non l’acquisto di tali cassette in Svizzera, è considerata una forma di consumo proprio ai sensi del numero 3.