Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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Art. 236 cpv. 1 e 2 Commercio di foraggi adulterati

Per quanto concerne la soppressione dell’obbligo di pubblicare la sentenza di condanna, si vedano i commenti all’articolo 235 numero 1. Va peraltro posto rimedio all’eccessiva differenza tra la pena prevista nel capoverso 1 per la commissione intenzionale del reato e quella prevista nel capoverso 2 per la commissione colposa (vedi anche i principi generali, n. 1.3). Poiché l’entità delle pene previste nel capoverso 1 è adeguata, va inasprito il quadro sanzionatorio previsto nel capoverso 2. A tal fine sono considerate le modifiche apportate alla Parte generale del CP (vedi anche le spiegazioni di cui al numero 1.7).

Titolo nono: Dei crimini e dei delitti contro le pubbliche comunicazioni

Art. 237 n. 1 Perturbamento della circolazione pubblica

La circolazione ferroviaria, disciplinata nell’attuale articolo 238, nonché la circolazione stradale e aerea costituiscono forme della circolazione pubblica che è disciplinata dal vigente articolo 237. Non vi è inoltre alcun motivo di prevedere pene diverse per i comportamenti puniti secondo l’articolo 238 e per quelli repressi in virtù dell’articolo 237. Infatti, se nel momento dell’adozione di queste disposizione, il perturbamento del servizio ferroviario poteva causare danni maggiori di quelli provocati dai reati previsti nell’articolo 237, oggi non è più il caso, soprattutto se si considerano le potenziali conseguenze di una catastrofe aerea33. È pertanto opportuno riunire gli attuali articoli 237 e 238 in un nuovo articolo 237 (vedi anche i principi generali, n. 1.3) che rechi il titolo marginale «Perturbamento della circolazione pubblica». Il nuovo articolo che risulta dalla riunione delle citate disposizioni riprende la struttura dell‘articolo 237 e non quella dell’articolo 238 per poter prevedere nel numero 1 anche una fattispecie con un proprio quadro sanzionatorio per il caso in cui l’autore del reato metta scientemente in pericolo la vita o l’integrità di molte persone (n. 1 cma 2).

L’entità delle pene comminate nel numero 1 si rifà in parte al quadro sanzionatorio dell’attuale articolo 237 e in parte a quello dell’attuale articolo 238. La pena massima prevista per la fattispecie del numero 1 comma 1 è aumentata a dieci anni. Questo aumento è giustificato dal fatto che l’autore del reato mette intenzionalmente in pericolo il bene giuridico protetto, la qual cosa esclude il dolo eventuale come forma meno grave di intenzionalità. Nel caso più grave previsto nel numero 1 comma 2 è inflitta una pena detentiva da un anno a dieci anni come nell’attuale articolo 237. Diversamente da quanto fa l’attuale articolo 238, non occorre comminare pene più severe, in particolare se si considera che i comportamenti più gravi possono essere puniti da disposizioni che prevedono pene detentive superiori a dieci anni.

La durata media delle pene detentive inflitte per i reati secondo gli articoli 237 e 238 va sino a cinque mesi, ma di regola è inferiore a 30 giorni.

33 Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 20 ad art. 238 CP.