Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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verso 1 (vedi anche i principi generali, n. 1.3). Se il comportamento dell’autore soddisfa i requisiti del capoverso 2 vigente, il giudice può infliggere una pena più lieve utilizzando il suo apprezzamento.
Art. 243 cpv. 2 Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali
senza fine di falsificazione
Va posto rimedio all’eccessiva differenza tra la pena prevista nel capoverso 1 per la commissione intenzionale del reato e quella prevista nel capoverso 2 per la commissione colposa (vedi anche i principi generali, n. 1.3). Poiché l’entità della pena prevista nel capoverso 1 è adeguata, va inasprita la pena prevista nel capoverso 2. A tal fine sono considerate le modifiche apportate alla Parte generale del CP (vedi anche le spiegazioni di cui al numero 1.7).
Art. 244 Importazione, acquisto e deposito di monete false
Il capoverso 2 dell’articolo 244 è abrogato. Infatti il giudice può tenere conto del criterio della quantità quando fa uso del proprio apprezzamento nel quadro della commisurazione della pena nell‘ambito del capoverso 1 (vedi anche i principi generali, n. 1.3). Inoltre, questo criterio non ha alcuna importanza per le altre fattispecie del titolo decimo del CP.
Per poter reprimere anche i reati concernenti grandi quantità di monete false, e tenuto conto di quanto precede, la pena detentiva massima secondo il capoverso 1 è portata a cinque anni, parificandola alla pena attualmente prevista nel capoverso 2. La durata media delle pene detentive inflitte per i reati secondo l’articolo 244 raggiunge i due anni, ma di regola varia tra uno e due mesi.
Art. 245 Falsificazione di valori di bollo ufficiali
La pena massima prevista nell’articolo 245 è inasprita portandola a una pena detentiva di cinque anni. Infatti non è soddisfacente punire questo comportamento con una pena più mite di quella prevista nell’articolo 251per la falsificazione di documenti37. Inoltre, i comportamenti menzionati nell’articolo 245 hanno la medesima gravità di quelli a cui si riferisce l’articolo 248. La durata media delle pene detentive inflitte per i reati secondo l’articolo 244 è nettamente inferiore a 30 giorni.
Per motivi di chiarezza la terminologia impiegata nella versione tedesca della disposizione per fare riferimento al principio di universalità del diritto è adeguata a quella usata nei testi francese e italiano.
Art. 246 Falsificazione di marche ufficiali
Essendo troppo mite, la pena massima prevista nell’articolo 246 è inasprita portandola a una pena detentiva di cinque anni. Infatti, i comportamenti menzionati nell’articolo 246 vanno considerati altrettanto gravi di quelli a cui si riferisce l’articolo 248.
37 Cfr. Christiane Lentjes Meili / Stefan Keller, Basler Kommentar, loc. cit., n. 34 ad art. 245 CP.