Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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Art. 247 cpv. 2 Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti

Il capoverso 2 è abrogato poiché il comportamento previstovi è già contemplato negli articoli 240, 241 e 245 e l’autore si rende di regola colpevole anche del reato punito dall‘articolo 31238 (vedi anche i principi generali, n. 1.3).

Art. 250 Monete, valori di bollo ufficiali e marche ufficiali esteri

Il campo d’applicazione dell’articolo 250 viene esteso alle marche ufficiali (art. 246) per dare maggiore coerenza alla normativa. Infatti, la situazione giuridica del diritto attuale non è soddisfacente poiché la contraffazione e l’alterazione di segni distintivi ufficiali esteri non sono punibili a differenza della contraffazione e alterazione di segni distintivi privati esteri.39 Viene inoltre precisato, conformemente a quanto sancito negli articoli 245 e 246, che si tratta di valori di bollo ufficiali e di marche ufficiali.

Il titolo marginale dell’articolo 250 è adeguato per tenere conto dell’estensione del suo campo d’applicazione e della succitata precisazione.

Titolo undecimo: Della falsità in atti

Art. 251 n. 2 Falsità in documenti

Il numero 2 è abrogato poiché sia il comportamento previsto sia la pena comminata sono contemplati nel nuovo numero 1 (vedi anche i principi generali, n. 1.3). Facendo uso del suo apprezzamento il giudice può infliggere una pena più lieve, se il comportamento dell’autore del reato soddisfa i requisiti del capoverso 2 vigente.

Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica

Art. 259 Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza

Questa disposizione si prefigge di proteggere la tranquillità pubblica. Dalla revisione della Parte generale del CP nel 2007, la pena comminata nel capoverso 1 per la pubblica istigazione a commettere un crimine equivale a quella prevista nel capoverso 2 per la pubblica istigazione a commettere un delitto implicante atti di violenza e consiste in una pena detentiva sino a tre anni o in una pena pecuniaria. Distinguere le due fattispecie è quindi ormai superfluo. La pubblica istigazione a commettere un crimine e la pubblica istigazione a commettere un delitto implicante atti di violenza

38 Cfr. Christiane Lentjes Meili / Stefan Keller, Basler Kommentar, loc. cit., n. 20 ad art.247 CP.

39 DTF 103 IV 31; Christiane Lentjes Meili / Stefan Keller, Basler Kommentar, loc. cit., n. 9 ad art. 250 CP; Stefan Trechsel / Hans Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 3 ad art. 246 CP.