Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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possono essere riunite in una sola disposizione con una modifica di natura puramente redazionale.

Art. 260ter n. 2 Organizzazione criminale

Nella versione tedesca il termine «Richter» (giudice) è sostituito con il termine «Gericht» (tribunale) neutro dal punto di vista del genere. Nella versione italiana il termine «agente» è sostituito con «autore».

Art. 260quaterMessa in pericolo della sicurezza pubblica con armi

La presente norma penale protegge la sicurezza pubblica. Essa protegge in particolare gli individui dai reati intenzionali di violenza commessi con armi. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 1999 e ha scarso rilievo pratico visto che fino al 2007 erano state pronunciate soltanto 7 sentenze fondate su di essa. La norma punisce gli atti preparatori pericolosi di un reato principale di violenza o contro la libertà; una messa in pericolo astratta è sufficiente, non è necessario che il reato principale sia stato effettivamente commesso. La pena detentiva massima di cinque anni è troppo severa, poiché la disposizione reprime comportamenti che, in mancanza di un reato principale, non potrebbero nemmeno essere puniti a titolo di complicità, o comportamenti che costituiscono atti preparatori di semplici delitti. Appare pertanto adeguata una pena detentiva massima di tre anni. La clausola sussidiaria «in quanto non ricorrano le condizioni costitutive di un reato più grave» esclude purtroppo senza eccezioni l’applicazione dell’articolo 25 ai reati per i quali è comminata la medesima pena o una pena inferiore. Tale clausola è pertanto stralciata.

Art. 263 Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa

Questa norma penale non protegge un bene giuridico specifico e ha soltanto una minima importanza nella prassi (nei dieci anni prima del 2007 su di essa si sono fondate in media 36 sentenze per anno). L’autore del reato è punito per la messa in pericolo che cagiona mettendosi in stato di irresponsabilità e si concretizza con la commissione di un reato sotto l’influenza di una sostanza. Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel considerare l’articolo 263 incompatibile con il principio della colpa su cui si fonda il CP. Da una parte, l’articolo 263 si prefigge di punire un reato commesso in uno stato di intossicazione che per definizione esclude la colpa. Dall’altra, esso prevede la medesima comminatoria penale per la commissione intenzionale di un reato e per la sua commissione colposa. Infine, se un crimine commesso in stato di irresponsabilità è punito unicamente con una pena detentiva, il capoverso 2 prevede che il giudice pronunci una pena più severa. Nella DTF 104 IV 249 il Tribunale federale aveva fatto notare che questa norma penale costituisce un corpo estraneo nell’ambito dell’ordinamento del CP. Tenuto conto della sua scarsa importanza pratica e della menzionata incompatibilità con uno dei principi fondamentali del nostro diritto penale, l’articolo 263 può essere abrogato senza che sia necessario sostituirlo.