Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale
Art. 266bisImprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera
Questa norma penale protegge la sicurezza esterna della Svizzera. Il capoverso 2 va modificato affinché nei casi gravi il giudice sia tenuto a infliggere una pena minima consistente in una pena detentiva di un anno. Se il giudice considera grave un caso, la questione dell’applicazione della pena minima non rientrerà più in futuro nel suo apprezzamento. Ciò dovrebbe migliorare la certezza del diritto.
Art. 268 Rimozione di termini di confine pubblici
Questa norma penale protegge i contrassegni di confine pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Riducendo a tre anni la pena detentiva massima, il quadro sanzionatorio di questa disposizione coincide ormai con quello dell’articolo 256 (rimozione di termini); infatti si tratta di fattispecie analoghe anche dal profilo dell’illiceità. Inoltre, appare adeguato comminare una pena detentiva di tre anni per la rimozione di termine di confine pubblici.
Art. 270 Offese agli emblemi svizzeri
Questa norma penale protegge gli emblemi svizzeri. Riducendo a un anno la pena detentiva massima si tiene conto del fatto che la disposizione ha un’importanza prevalentemente simbolica. Nel contempo è pure ridotta a un anno la pena detentiva massima comminata per la fattispecie analoga prevista nell’articolo 298 (offese agli emblemi di uno Stato estero).
Art. 275bisPropaganda sovversiva
Questa disposizione regola le condizioni della punibilità della propaganda sovversiva. L’autore del reato deve fare propaganda dell’estero per sovvertire con la violenza l’ordine costituzionale della Confederazione o di un Cantone. La propaganda sovversiva va pertanto considerata un atto preparatorio all’alto tradimento (art. 265) e agli attentati contro l’indipendenza della Confederazione (art. 266). Questa disposizione penale non ha alcuna importanza pratica poiché dal 1960 non ha funto da base per alcuna condanna. L’articolo 275bispuò pertanto essere abrogato senza che occorra sostituirlo.
Art. 275terAssociazioni illecite
Questa disposizione reprime gli atti preparatori delle fattispecie penali che vi sono menzionate. Poiché queste ultime sono formulate in modo molto ampio, alla fin fine si giunge a punire gli atti preparatori (come per esempio la provocazione alla fondazione di un’associazione illecita) di altri atti preparatori. Si tratta per esempio del caso in cui l’associazione di cui è prevista la fondazione si prefigge di turbare l’ordinamento costituzionale della Confederazione o dei Cantoni (art. 275). Questa disposizione estende la punibilità a un punto tale da essere difficilmente compatibile