Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo

con i principi dello Stato di diritto. Essa non ha alcuna importanza pratica poiché dal 1960 non ha funto da base per alcuna condanna. L’articolo 275terpuò pertanto essere abrogato senza che occorra sostituirlo.

Art. 276 Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari

Questa norma penale disciplina un reato particolare che può essere commesso soltanto da civili in tempo di pace e corrisponde all’articolo 98 CPM. Essa intende proteggere l’efficienza bellica dell’esercito. La provocazione o l’incitamento alla violazione deve riferirsi ai reati previsti nel CPM: all’articolo 61 (disobbedienza), all’articolo 63 (sedizione), all’articolo 64 (concerto per la sedizione), agli articoli 72−80 (violazione dei doveri di servizio), agli articoli 81−85 (reati contro i doveri del servizio). Rispetto all’articolo 259 CP (pubblica istigazione a un crimine o alla violenza), l’articolo 276 costituisce sia una lex specialis sia un complemento, poiché la provocazione prevista nell’articolo 276 numero 1 comma 1 può consistere in un delitto commesso senza violenza. Questa disposizione penale è servita per decenni per perseguire le persone che incitavano pubblicamente al rifiuto del servizio militare. Nel frattempo in Svizzera l’atteggiamento nei confronti del rifiuto del servizio militare è mutato: nel 1996 è stato introdotto il servizio civile sostitutivo e dal 1992 l’incitamento alla violazione dei doveri di servizio non è più perseguito penalmente. Questa disposizione penale non ha alcuna importanza pratica poiché dal 1978 ha funto da base per una sola condanna. L’articolo 276 può pertanto essere abrogato senza che occorra sostituirlo.

Art. 277 Falsificazione d’ordini o di istruzioni

Questa norma penale disciplina un reato particolare che può essere commesso soltanto da civili in tempo di pace e corrisponde all’articolo 103 CPM. Essa intende proteggere la mobilitazione delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare. L’articolo 277 disciplina casi speciali di falsità in documenti (art. 251) e di soppressione di documento (art. 254). La disposizione penale non ha praticamente alcuna importanza pratica, infatti dal 1969 essa ha funto da base soltanto per 11 sentenze. L’articolo 277 può pertanto essere abrogato.

Art. 278 Turbamento del servizio militare

Questa norma penale disciplina un reato particolare che può essere commesso soltanto da civili in tempo di pace e corrisponde all’articolo 100 CPM. Essa intende proteggere il buon adempimento del servizio militare: i militari devono poter adempiere regolarmente i loro compiti di servizio senza essere ostacolati o turbati da civili. È in ogni caso prioritaria l’applicazione delle disposizioni penali che proteggono beni giuridici come l’integrità della persona e la vita, la libertà e la proprietà. L’applicazione dell’articolo 278, in quanto disposizione speciale, è invece prioritaria rispetto a quella dell’articolo 285 numero 1 (violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari) nei casi in cui i militari che hanno subito l’attacco sono considerati funzionari, come per esempio gli istruttori e i soldati di professione. Questa disposizione si applica soltanto in casi minori e ha scarsa importanza pratica (dal 1960 al