Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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2007 ha funto da base per soltanto 124 sentenze). L’articolo 278 può pertanto essere abrogato.
Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare
Art. 282 Frode elettorale
Questa norma penale protegge l’esattezza della constatazione della volontà popolare. Nel numero 2 la pena minima comminata nel caso qualificato in cui l’autore del reato ha agito in qualità ufficiale va inasprita portandola a una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. Questa modifica permette di stabilire una progressione delle pene previste nella disposizione nel suo complesso, poiché il numero 1 non prevede una pena minima per la fattispecie di base.
Art. 283 Violazione del segreto del voto
Questa norma penale protegge la segretezza delle votazioni e delle elezioni. È opportuno adeguare il quadro sanzionatorio dell’articolo 283 a quello dell’analoga fattispecie dell’articolo 179 (violazione di segreti privati), che punisce la presa di cognizione di segreti. La pena massima è di conseguenza ridotta a una pena detentiva fino a un anno.
Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità
Art. 285 n. 2 cma 2 Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
La pena minima di 30 aliquote giornaliere comminata nel numero 2 comma 2 non è soppressa ma è inasprita a 90 aliquote giornaliere per tenere adeguatamente conto della circostanza aggravante dell’uso della violenza (vedi anche i principi generali,
n. 1.3).
Art. 286 Impedimento di atti dell’autorità
I comportamenti più gravi puniti dall’articolo 286 consistono nell’impedire agli organi statali di compiere gli atti di cui sono incaricati senza essere turbati. Per questi atti la pena massima prevista è troppo mite ed è pertanto opportuno inasprirla (vedi anche i principi generali, n. 1.3). A tal fine, si tiene conto delle modifiche apportate alla Parte generale del CP (vedi anche n. 1.7). La durata media delle pene detentive inflitte per i reati secondo l’articolo 286 è nettamente inferiore a 30 giorni. Occorre rilevare che prima del 1° gennaio 2007 per questo reato poteva essere inflitta una pena detentiva di un mese al massimo.
Art. 292 Disobbedienza a decisioni dell’autorità
Questo reato non va più punito come contravvenzione ma come delitto per tenere conto dell’atteggiamento dell’autore che rifiuta di ottemperare a una decisione a lui