Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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intimata da un’autorità e delle conseguenze di tale rifiuto. Come nel caso dell’articolo 294, appare opportuno fissare come pena massima nell’articolo 292 una pena detentiva di un anno, anche tenuto conto delle pene previste negli articoli 290, 291 e 294. La durata media delle pene detentive inflitte in applicazione dell’articolo 292 è nettamente inferiore a 30 giorni. Occorre rilevare che prima del 1° gennaio 2007 per questo reato poteva essere inflitta una pena detentiva di un mese al massimo.
Art. 293 cpv. 3 Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete
Nella versione tedesca il termine «Richter» (giudice) è sostituito con il termine «Gericht» (tribunale) neutro dal punto di vista del genere.
Art. 294 Violazione della interdizione di esercitare una professione
L’articolo 294 non è più una contravvenzione ma un delitto. Il titolo marginale della versione tedesca va pertanto modificato.
Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri
Art. 296 Oltraggio ad uno Stato estero
La pena massima attualmente prevista nell’articolo 296 è troppo severa, soprattutto se confrontata con le pene comminate negli articoli 126 e 177. Il comportamento punito dalla presente disposizione va punito anche se si limita a un’espressione di disprezzo. È pertanto opportuno ridurre la pena a una pena detentiva di un anno, parificandola così con le pene previste negli articoli 270 e 298 che riguardano fattispecie analoghe.
Art. 297 Oltraggi a organizzazioni internazionali e sovranazionali
L’articolo 297 non intende proteggere soltanto le relazioni della Svizzera con le organizzazioni internazionali ma anche le relazioni con organizzazioni sovranazionali40. Il testo della norma e il suo titolo marginale sono completati di conseguenza.
La pena massima attualmente prevista nell’articolo 297 è troppo severa, soprattutto in confronto alle pene comminate negli articoli 126 e 177. Il comportamento punito dalla presente disposizione va punito anche se si limita a un’espressione di disprezzo. È pertanto opportuno ridurre la pena a una pena detentiva di un anno, parificandola così con le pene previste negli articoli 270 e 298 che riguardano fattispecie analoghe.
40 Stefan Trechsel / Hans Vest, op. cit., n. 1 ad art.297 CP.