Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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numero 2. A tal fine si tiene conto delle modifiche apportate alla Parte generale del CP (vedi anche n. 1.7).

Art. 318 Falso certificato medico

L’attuale numero 1 comma 2 va abrogato, poiché il comportamento e la pena previsti sono contemplati nel numero 1 comma 1 (vedi anche i principi generali, n. 1.3).

La pena massima prevista nel numero 1 è inasprita e diviene una pena detentiva di cinque anni. Infatti, nei casi più gravi finora previsti nel numero 1 comma 2 appare adeguata una pena detentiva fino a cinque anni. Il giudice fa uso del suo apprezzamento per stabilire l’entità della pena. La pena massima comminata nel numero 1 corrisponde ormai alla pena prevista negli articoli 251, 317 numero 1 e 322quater, che riguardano comportamenti in parte analoghi.

La differenza tra la pena prevista nel numero 1 per la commissione intenzionale del reato e quella prevista nel numero 2 per la sua commissione colposa è eccessiva. A questa situazione va posto rimedio (vedi anche n. 1.3 Principi generali). Appare opportuno inasprire la pena prevista nel numero 2. A tal fine si tiene conto delle modifiche apportate alla Parte generale del CP (vedi anche n. 1.7).

Art. 319 Aiuto alla evasione di detenuti

La pena massima prevista nell’articolo 319 è inasprita e diviene una pena detentiva di cinque anni. Una pena di tale entità appare infatti adeguata per punire i reati contemplati dalla presente disposizione. Come nel caso aggravato previsto espressamente nell’attuale articolo 318 numero 1 comma 2, tale pena appare adeguata se l’autore ha domandato, accettato o si è fatto promettere una ricompensa speciale per commettere il reato. Il giudice fa uso del suo apprezzamento per stabilire se è effettivamente il caso. La pena massima comminata nell’articolo 319 corrisponde ormai alla pena prevista negli articoli 312, 317 numero 1 e 322quater, che riguardano comportamenti in parte analoghi.

Art. 320 n. 1 cma 1 Violazione del segreto d’ufficio

La pena massima prevista nell’articolo 320 numero 1 comma 1 è inasprita e diviene una pena detentiva di cinque anni. Una pena di tale entità appare infatti adeguata per punire i reati contemplati dalla presente disposizione. Tale è il caso se l’autore ha domandato, accettato o si è fatto promettere una ricompensa speciale per commettere il reato. Il giudice fa uso del suo apprezzamento per stabilire se è effettivamente il caso. La pena massima comminata nell‘articolo 320 numero 1 comma 1 corrisponde ormai alla pena prevista negli articoli 312, 317 numero 1, 319 nonché 321 numero 1 comma 1, 321ter capoverso 1 (nuova versione) e 322quater, che riguardano comportamenti in parte analoghi. La durata media delle pene detentive inflitte per i reati secondo l’articolo 320 va sino a cinque mesi, ma di regola non supera i tre mesi.