Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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Diversamente dall’articolo 307 (falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione), l’articolo 306 non prevede una pena più mite per i casi in cui la dichiarazione falsa concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice. Ciò è
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fonte di incertezza. Come auspica una parte della dottrina , nell’articolo 306 va contemplato un caso di questo genere e la disposizione è di conseguenza completata da un capoverso 3.
Art. 307 cpv. 2 Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpreta-
zione
Vedi commenti all’articolo 306 capoverso 2.
Art. 308 Attenuazione di pene
La versione tedesca dell’articolo 308 richiede due adeguamenti terminologici: il termine «Richter» (giudice) è sostituito con il termine «Gericht» (tribunale) neutro dal punto di vista del genere e l’enunciato « von einer Strafe kann Umgang genommen werden » è sostituito con «kann von einer Bestrafung abgesehen werden» (cfr. la formulazione agli art. 52 segg.
Art. 310 n. 2 cma 2 Liberazione di detenuti
La pena minima comminata nell’articolo 310 numero 2 comma 2 è aumentata a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere in applicazione del principio fondamentale della presente revisione secondo cui le pene pecuniarie inferiori a 30 aliquote giornaliere e le pene detentive inferiori a un mese vanno eliminate (vedi sopra n. 1.3 Principi generali). In tal modo si ripristina una progressione ragionevole tra il numero 2 comma 1, che non prevede una pena minima, e il numero 2 comma 2.
Art. 311 n. 1 Ammutinamento di detenuti
Nell’articolo 311 numero 1 la pena pecuniaria minima di 30 aliquote giornaliere va sostituita con la pena pecuniaria per ristabilire una progressione ragionevole con il reato qualificato previsto nel numero 2.
Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d’ufficio e professionali
Art. 317 n. 2 Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari
La differenza tra la pena prevista nel numero 1 per la commissione intenzionale del reato e quella prevista nel numero 2 per la commissione colposa è eccessiva. A questa situazione va posto rimedio (vedi anche n. 1.3 Principi generali). Poiché nel numero 1 l’entità della pena è adeguata, occorre inasprire la pena comminata nel
44 Ernst Hafter, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, Zweite Hälfte, Berlino 1943, §126 numero 3 ; Günter Stratenwerth / Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 6° ed., Berna 2008, §54 n. 17.