Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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menti penali esteri sono tutelati contro il favoreggiamento soltanto per quanto concerne i crimini più gravi, dichiarati imprescrittibili dall’articolo 101.
La pena prevista dal diritto attuale è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria, indipendentemente dal genere (crimine, delitto o contravvenzione) del reato commesso dalla persona favoreggiata.
Il favoreggiamento non dovrebbe però essere punito con una pena più severa di quella prevista per il reato commesso dalla persona favoreggiata, poiché l’interesse decisivo dello Stato risiede nel perseguire e punire tale reato (vedi anche art. 160 numero 1 cma 2, ricettazione). Occorre pertanto sancire questo principio inserendo nella disposizione un nuovo capoverso 1ter.
Nei casi in cui l’autore del reato abbia relazioni così strette con la persona favoreggiata da rendere scusabile la sua condotta, il capoverso 2 va modificato sostituendo la facoltà del giudice di prescindere da ogni pena con l’obbligo di farlo.
Art. 305bis n. 2 Riciclaggio di denaro
Dall’entrata in vigore della nuova Parte generale del CP, l’articolo 305bis numero 2 prevede che la pena detentiva sia cumulata con una pena pecuniaria fino a 500 aliquote giornaliere. L’importo di 500 aliquote giornaliere si spiega come segue. Nel suo disegno il Consiglio federale aveva previsto un importo massimo di 2000 franchi per l’aliquota giornaliera42. L’importo massimo della pena pecuniaria − ottenuto moltiplicando l’aliquota giornaliera massima per il numero di aliquote giornaliere previste − era di conseguenza 1 milione di franchi, somma che corrispondeva alla pena comminata allora. Dopo che il Parlamento ha aumentato a 3000 franchi l’importo massimo dell’aliquota giornaliera (art. 34 cpv. 2; Pena pecuniaria – Commisurazione), il calcolo di cui sopra è divenuto inesatto. L’avamprogetto si prefigge di rimediare a questa inesattezza fissando a 360 aliquote giornaliere la pena pecuniaria massima da cumulare con una pena detentiva. Inoltre, non sarà generalmente necessario infliggere una pena pecuniaria così elevata per sanzionare adeguatamente un caso grave di riciclaggio di denaro in cui è stato realizzato un importante profitto, poiché i profitti di un reato sono confiscati in virtù dell’articolo 70 o vanno risarciti secondo l’articolo 71.
Art. 306 cpv. 2 e cpv. 3 (nuovo) Dichiarazione falsa di una parte in giudizio
La dottrina è unanime nel considerare anacronistici il giuramento e la promessa solenne43. Queste nozioni non figurano peraltro nel futuro codice di procedura civile che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. Il capoverso 2 può pertanto essere abrogato senza che sia necessario sostituirlo.
42 Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, numero 213.111; FF 1999 II 1669.
43 Vera Delnon / Bernhard Rüdy, Basler Kommentar, loc. cit., n. 29 ad art. 306 CP con ulteriori riferimenti.