Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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Art. 321 n. 1 cma 1 Violazione del segreto professionale
La pena massima prevista nell’articolo 321 numero 1 comma 1 è inasprita e diviene una pena detentiva di cinque anni. Una pena di tale entità appare infatti adeguata per punire i reati contemplati dalla presente disposizione. Tale è il caso se l’autore ha domandato, accettato o si è fatto promettere una ricompensa speciale per commettere il reato. Il giudice fa uso del suo apprezzamento per stabilire se ciò è effettivamente il caso. La pena massima comminata nell‘articolo 321 numero 1 comma 1 corrisponde ormai alla pena prevista negli articoli 312, 317 numero 1, 319 nonché 320 numero 1 comma 1, 321ter capoverso 1 (nuova versione) e 322quater, che riguardano comportamenti in parte analoghi.
Art. 321ter cpv. 1, 2 e 4 Violazione del segreto postale e del segreto delle tele-
comunicazioni
La pena massima prevista nell’articolo 321ter capoverso 1 è inasprita e diviene una pena detentiva di cinque anni. Una pena di tale entità appare infatti adeguata per punire i reati contemplati dalla presente disposizione. Tale è il caso se l’autore ha domandato, accettato o si è fatto promettere una ricompensa speciale per commettere il reato. Il giudice fa uso del suo apprezzamento per stabilire se è effettivamente il caso. La pena massima comminata nell‘articolo 321ter capoverso 1 corrisponde ormai alla pena prevista negli articoli 312, 317 numero 1, 319 nonché 320 numero 1 comma 1, 321 numero 1 comma 1 (nuova versione) e 322quater, che riguardano comportamenti in parte analoghi.
Per mantenere l’attuale simmetria tra le pene previste negli attuali capoversi 1 e 2 e tenuto conto dell’importanza del bene giuridico protetto, occorre modificare il testo francese del capoverso 2 che prevede d’ora innanzi una pena detentiva di cinque anni.
Nel capoverso 4 la menzione del motivo giustificativo «per evitare danni» è controversa e superflua; tale motivo è in particolare già dato in virtù degli articoli 14, 17 e 18 e delle condizioni che vi sono previste.45 Questo motivo giustificativo può pertanto essere abrogato (vedi anche i principi generali, n. 1.3).
Art 322bisMancata opposizione a una pubblicazione punibile
La differenza tra le pene previste per la commissione intenzionale del reato e quelle previste per la sua commissione colposa è eccessiva. A questa situazione va posto rimedio modificando il capoverso 1 (vedi anche n. 1.3 Principi generali). L’entità della pena per la commissione intenzionale del reato è adeguata, occorre inasprire quella prevista per il reato colposo. A tal fine si tiene conto delle modifiche apportate alla Parte generale del CP (vedi anche n. 1.7).
La punibilità secondo l’articolo 322bispresuppone che un reato sia stato oggettivamente commesso mediante una pubblicazione. Tale reato è un reato preliminare
45 Bernard Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 321ter CP; Niklaus Oberholzer, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 321ter CP; Stefan Trechsel / Viktor Lieber, op. cit., n. 6 ad art. 321ter CP.