Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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come quello che precede la ricettazione (art. 160). Pertanto la pena prevista per il reato punito dall’articolo 332bisnon deve essere più severa di quella comminata per il reato preliminare. L’articolo 322bisè di conseguenza completato dall’aggiunta di un nuovo capoverso 2 il cui contenuto si ispira a quello dell‘articolo 160 numero 1 comma 2.
Poiché il reato di cui all’articolo 322bisdeve essere preceduto da un reato preliminare, nel caso di un reato punibile solo a querela di parte è possibile perseguire sussidiariamente il responsabile secondo l’articolo 322bissoltanto se in precedenza è stata sporta una valida querela contro l’autore della pubblicazione (DTF 130 IV 121, consid. 2.3). L’articolo 322bisè di conseguenza completato con l’aggiunta di un nuovo capoverso 3 il cui contenuto si ispira al contenuto dell’articolo 160 numero 1 comma 3.
Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale
Art. 325bisInfrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali
d’abitazione e commerciali
La presente disposizione protegge la libertà del conduttore di prevalersi delle norme sulla protezione dei conduttori senza essere ostacolato e senza dover temere misure di ritorsione. Questa disposizione è in vigore dal 1° luglio 1990 ed ha scarsa importanza pratica. Infatti, dalla sua entrata in vigore ha funto da base soltanto a quattro sentenze, l’ultima delle quali nel 1997. Essa può pertanto essere abrogata.
Art. 326bisNel caso dell’articolo 325bis
L‘articolo 326bisrinvia all’articolo 325bis. Poiché si prevede di abrogare quest’ultima disposizione va abrogato anche l’articolo 326bis.
Art. 328 Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione
Il campo d’applicazione dell’articolo 328 è ristretto rispetto ad altri reati di falsificazione come l’articolo 155 (contraffazione di merci), l’articolo 243 (imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione) o l’articolo 245 (falsificazione di valori di bollo ufficiali). La disposizione riguarda soltanto la contraffazione di segni di valore postale non più validi senza fine di falsificazione.
L’importanza pratica della disposizione è quasi nulla. Tra il 1984 e il 2006 non è stata pronunciata alcuna sentenza sul fondamento dell’articolo 328 che va pertanto abrogato.