Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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Art. 298 Offese agli emblemi di uno Stato estero
La pena massima attualmente prevista nell’articolo 298 è troppo severa, soprattutto in confronto alla pena comminata nell’articolo 177. Il comportamento punito dalla presente disposizione va punito anche se si limita a un’espressione di disprezzo. È pertanto opportuno ridurre la pena a una pena detentiva di un anno, parificandola così con la pena prevista nell’articolo 270 che riguarda la fattispecie analoga dell’offesa agli emblemi svizzeri.
Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l’amministrazione della giustizia
Art. 303 Denuncia mendace
La fattispecie della denuncia mendace non protegge soltanto l’interesse della collettività al funzionamento integro e corretto della giustizia ma anche la persona denunciata a torto di cui tutela i diritti della personalità connessi con la dignità, l’onore, la libertà, il patrimonio ecc.
Il quadro sanzionatorio attuale per la fattispecie di base è straordinariamente ampio poiché il numero 1 prevede la pena detentiva o la pena pecuniaria senza fissare una soglia massima né minima. La disposizione è criticata nella dottrina perché la pena massima è la medesima di quella prevista per esempio per l’omicidio intenzionale41. Nonostante l’importanza dei beni giuridici interessati e la gravità delle conseguenze di una denuncia mendace, la pena massima prevista dal diritto vigente appare troppo severa e va ridotta. La «falsche Verdächtigung» prevista nel § 164 del Codice penale tedesco corrisponde in ampia misura alla denuncia mendace secondo l’articolo 303 ed è punita con una pena massima consistente in una pena detentiva di cinque anni. Visto quanto precede, è sufficiente e adeguato che il numero 1 prescriva una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria.
È pure opportuno mitigare il quadro sanzionatorio previsto nel numero 2 per le denunce mendaci concernenti una contravvenzione, in futuro è opportuno che la pena sia una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria. Il quadro sanzionatorio della fattispecie presenta così una progressione ragionevole.
Art: 304 n. 2 Sviamento della giustizia
Va abrogato il numero 2 secondo cui nei casi di esigua gravità il giudice può prescindere da ogni pena. Egli può infatti prescindere dalla pena in applicazione dell’articolo 52.
Art. 305 cpv. 1ter (nuovo) e cpv. 2 Favoreggiamento
Questa norma protegge l’amministrazione della giustizia penale dagli ostacoli. Garantisce innanzitutto la protezione dell’ordinamento penale svizzero; gli ordina-
41 Vedi tra gli altri: Vera Delnon / Bernhard Rüdy, Basler Kommentar, loc. cit., n. 31 ad art. 303 CP; Stefan Trechsel / Heidi Affolter-Eijsten, loc. cit., n. 11 ad art. 303 CP.