Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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Art. 45b n. 3

La revisione della Parte generale del CP ha soppresso l‘attenuazione della pena secondo il libero apprezzamento del giudice e l’ha sostituita con l’attenuazione semplice (art. 48 CP), occorre pertanto adeguare di conseguenza la presente disposizione. Inoltre, le versioni tedesca e francese sono oggetto di un ulteriore adeguamento terminologico (rispettivamente «von einer Strafe absehen» invece di «von einer Bestrafung Umgang nehmen» e «renoncer à prononcer une peine» invece di «exempter l'auteur de toute peine »).

Art. 47 cpv. 4 e 5

Vedi commenti sull’articolo 42 capoverso 4 (cpv. 4).

Le regole sull’interruzione e la sospensione della prescrizione previste nel capoverso 5 sono abrogate (art. 333 cpv. 6 lett. c CP). In proposito occorre aggiungere che dal 1° gennaio 2007, per quanto concerne l’azione penale, la prescrizione si estingue se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP).

Art. 48

Poiché questa disposizione non concerne soltanto delitti ma anche crimini, la rubrica va modificata di conseguenza. Gli attuali capoversi 1 e 2 sono riuniti in un solo capoverso, senza compiere modifiche materiali (cpv. 1). Nel diritto vigente la commissione colposa del reato è punita come contravvenzione al capoverso 3, mentre per la commissione intenzionale del reato i capoversi 1 e 2 prevedono una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Questa differenza è eccessiva (vedi n. 1.3 e 1.10) e occorre porvi rimedio. Di conseguenza la commissione colposa del reato è d’ora innanzi punita con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria (nuovo cpv. 2). La contravvenzione prevista nel capoverso 3 diviene così un delitto vanificando l‘attuale capoverso 4.

Art. 49 cpv. 1

Il riferimento alla Parte generale del CP è superfluo e va pertanto stralciato; nel contempo va adeguata anche la rubrica.

Legge del 4 ottobre 196357 sugli impianti di trasporto in condotta

Le disposizioni penali sono adeguate alla nuova terminologia della Parte generale del Codice penale tenuto conto di quanto prescrive l’articolo 333 CP.

57 RS 746.1