Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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leggi diverse va risolta applicando le regole del concorso di norme penali; tale clausola può pertanto essere stralciata.
Legge federale del 23 settembre 195360 sulla navigazione marittima sotto ban-
diera svizzera
Le disposizioni penali sono adeguate alla nuova terminologia della Parte generale del Codice penale tenuto conto di quanto prescrive l’articolo 333 CP.
Ingresso
Gli ingressi di tutte le vecchie leggi sono adeguati alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 199961 nell’ambito delle loro revisioni totali o parziali.
Art. 4 cpv. 4 e 5 (nuovo)
Il capoverso 4 corrisponde all’articolo 6bis numero 2 aCP. Quest’ultima disposizione è stata riformulata nell’ambito della revisione della Parte generale del CP (cfr. art. 5 cpv. 2 e 3, 6 cpv. 3 e 4 nonché 7 cpv. 4 e 5 CP). È pertanto ripreso il tenore della disposizione del CP riformulata, per far sì che la legge sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera e il CP contengano la medesima formulazione.
Art. 128 cpv. 1
La disposizione è dotata di una nuova struttura senza che siano compiute modifiche materiali.
Art. 129 cpv. 1 e 2
Il reato disciplinato dalla presente disposizione costituisce un caso speciale di quello previsto nell’articolo 128. Infatti, esso consiste in una violazione intenzionale delle disposizioni legali o delle regole riconosciute sulla condotta nautica della nave, oppure delle altre prescrizioni svizzere o straniere in materia di navigazione e di polizia sul mare commessa dal capitano o da un componente dell’equipaggio di una nave svizzera (cpv. 1). Nei due articoli l’autore del reato mette scientemente in pericolo la nave o le persone che si trovano a bordo. Le pene previste sono però molto diverse (pena detentiva fino a dieci anni o pena pecuniaria nell’art. 128 cpv. 1 e pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria nell’art. 129 cpv. 1). Privilegiare in tal modo il capitano e i componenti dell’equipaggio non appare né giustificato né comprensibile. Inoltre secondo il capoverso 2 l’omicidio di una persona che si trova a bordo è punito con una pena più mite delle pene previste nel CP per i reati di omicidio (cfr. art. 111 segg. CP). Le pene comminate nell’articolo 129 capoversi 1 e 2 vanno pertanto adeguate a quelle previste nell’articolo 128 cpv. 1 e 2 e la messa in pericolo della nave o delle persone che si trovano a bordo è d’ora innanzi punita con
60 RS 747.30
61 RS 101