Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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Ingresso

Gli ingressi di tutte le vecchie leggi sono adeguati alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 199958 nell’ambito delle loro revisioni totali o parziali. Attualmente il riferimento alla nuova Costituzione federale è contenuto soltanto in una nota a piè di pagina.

Art. 44

Nel capoverso 1 è introdotta una pena minima consistente in una pena detentiva di un anno, come è stato fatto per le disposizioni analoghe (cfr. art. 223, 224, 227, 228 CP nonché art. 88 cpv. 2 della legge federale del 21 marzo 200359 sull’energia nucleare).

A differenza del capoverso 1, la messa in pericolo di persone e cose non è un elemento costitutivo del reato previsto nel capoverso 2; per lo meno l’autore non deve aver avuto un’intenzione diretta di creare il pericolo. In tale misura, il capoverso 2 si applica in tutti i casi in cui l’autore del reato agisce intenzionalmente senza che siano però adempiute le rimanenti condizioni stabilite nel capoverso 1. Occorre inoltre rilevare che la modifica della Parte generale del Codice penale ha reso caduca la distinzione tra le pene comminate nei capoversi 2 e 3 (intenzione/negligenza). Orbene, le pene previste per la commissione intenzionale di un reato devono essere diverse da quelle previste per la sua commissione colposa (vedi n. 1.3, 1.10). Per questi motivi la pena prevista nel capoverso 2 per la commissione intenzionale del reato va inasprita trasformandola in una pena detentiva sino a cinque anni o in una pena pecuniaria.

Art. 45

La multa è aumentata a 100 000 franchi (cpv. 1) se la commissione del reato è intenzionale e a 50 000 franchi in caso di commissione colposa (cpv. 3). Per tenere conto del rincaro cumulato dal 1963, gli importi attuali della multa (20 000 e 10 000 franchi) vanno quadruplicati anche perché le multe attuali non esplicano più l’auspicato effetto di prevenzione generale. Per il rimanente, l’avamprogetto dota la disposizione di una nuova struttura in capoversi e lettere, sostituendo i numeri e i comma in cui è articolata la regola vigente.

La legge prevede che se le condizioni o gli oneri inosservati sono stati posti per tutelare la sicurezza del Paese, l’indipendenza o la neutralità della Svizzera o per evitare una dipendenza economica incompatibile con l’interesse generale del Paese, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (n. 1 cma 7). Questa disposizione va abrogata senza che sia necessario sostituirla poiché, per mancanza di precisione, essa viola il principio della legalità.

Trattandosi di una contravvenzione la clausola sussidiaria «né il fatto costituisca un reato più grave» è superflua, mentre la punibilità dei reati che violano nel contempo

58 RS 101

59 RS 732.1