Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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Art. 140 cpv. 1

La pena massima prevista nel capoverso 1 (attualmente una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere) è sostituita dalla comminatoria di una pena detentiva fino a sei mesi o di una pena pecuniaria; infatti, le pene pecuniarie massime di 90 aliquote giornaliere vanno inasprite conformemente ai principi applicati nella Parte speciale del Codice penale (vedi n. 1.3).

Art. 141 cpv. 1

La disposizione è dotata di una nuova struttura senza che siano compiute modifiche materiali.

Art. 143 cpv. 1 e 3

Gli attuali capoversi 1 e 3 sono riuniti nel nuovo capoverso 1 poiché prevedono le medesime comminatorie penali.

Art. 144

Attualmente nel capoverso 1 è contenuta un’enumerazione esemplificativa di dichiarazioni contrarie alla verità che possono essere fornite e di fatti essenziali che possono essere dissimulati per commettere una frode nella procedura di iscrizione; questa enumerazione è stralciata perché inutile. I capoversi 2 e 4 puniscono la commissione colposa del reato come una contravvenzione mentre il reato intenzionale è considerato un delitto e sanzionato con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Questa differenza è eccessiva (vedi n. 1.3 e 1.10) e d’ora innanzi per la commissione colposa sarà comminata una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria, facendo così un delitto anche del reato commesso per negligenza. Inoltre, la disposizione è dotata di una nuova struttura senza essere modificata dal profilo materiale.

Nel capoverso 2, per tenere conto del rincaro cumulato dal 1957, l’attuale importo massimo della multa (10 000 franchi) deve essere più che quadruplicato. L’importo massimo della multa è così fissato a 50 000 franchi.

Art. 145 cpv. 1

Nel capoverso 1 è comminata una multa che può raggiungere il valore della nave. Il carattere penale di questa multa è secondario; infatti essa serve prevalentemente per coprire le pretese dello Stato o delle parti lese. L’articolo 145 costituisce una norma speciale rispetto all’articolo 96 LEF e all’articolo 169 CP. Una multa di tale entità può difficilmente essere proporzionale alla colpa. Occorre inoltre rilevare che, se non viene pagata, la multa può essere commutata soltanto in una pena detentiva di tre mesi al massimo (art. 10 cpv. 3 DPA). Questa multa sanziona peraltro un delitto e secondo i principi su cui si fonda il presente avamprogetto le pene pecuniarie che puniscono un delitto non devono eccedere 180 aliquote giornaliere di un massimo di 3000 franchi. Secondo l’articolo 333 capoverso 5 CP, le regole sulla fissazione della multa che derogano all’articolo 34 CP non sono più applicabili in materia di delitti e