Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo

una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria (vedi commenti all’art. 237 AP-CP e all’art. 90 AP LNA). La perdita della nave e la morte di una persona sono invece punite con una pena detentiva non inferiore a un anno.

Art. 130

Per tenere conto del rincaro cumulato dal 1953 occorre quadruplicare l’attuale importo massimo della multa (5000 franchi) portandolo a 20 000 franchi.

Art. 131

La fattispecie prevista da questa disposizione non è molto diversa da quella dell’articolo 128. Quest’ultima disposizione si applica nei casi in cui una nave è dapprima in grado di navigare ed è poi resa inservibile, mentre l’articolo 131 si applica a una nave che è innavigabile già prima di lasciare il porto. Sotto il profilo dell’illiceità, il reato punito da questa disposizione è almeno altrettanto grave di quello punito dall’articolo 128. Occorre inoltre prevedere quadri sanzionatori diversi per la commissione intenzionale del reato e per la commissione colposa. Per questo motivo vanno comminate le medesime pene previste negli articoli 128 seg. (vedi commenti all’art. 129).

Art. 132

Questa fattispecie completa l’articolo 131 e si applica se non si crea un pericolo concreto per la nave e per le persone che si trovano a bordo. Si tratta di un reato di messa in pericolo astratta per il quale una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria sono più adeguate della multa di 5000 franchi prevista nel diritto attuale, sanzione troppo mite per avere un effetto di prevenzione generale.

Art. 133 cpv. 2

Il capoverso 2 punisce la commissione colposa del reato come una contravvenzione mentre il reato intenzionale è considerato un delitto e sanzionato con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Questa differenza è eccessiva e d’ora innanzi per la commissione colposa sarà comminata una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria, trasformando così in un delitto il reato commesso per negligenza.

Art. 136 cpv. 1

La disposizione è dotata di una nuova struttura senza che siano compiute modifiche materiali.

Art. 137 cpv. 2

Il secondo periodo del capoverso 2 è ambiguo. Si tratta di una norma relativa alla commisurazione della pena, superflua poiché il giudice fissa la pena in funzione della colpa dell’autore del reato (art. 47 cpv. 1 CP). Per tale motivo questo periodo va stralciato.