Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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crimini. Occorre perciò distinguere la funzione punitiva dalla funzione di garanzia, da una parte comminando una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (come previsto nell’articolo 169 CP) e dall’altra facendo rinvio all’articolo 71 CP per quanto concerne la garanzia del risarcimento. Infine, l’avamprogetto propone una riformulazione dell’ultimo periodo che riguarda l’impiego della multa a favore delle persone lese. Qualora un’impresa sia chiamata a rispondere di questo reato, vanno applicate le regole stabilite nell’articolo 102 CP.
Art. 146
A differenza dell’articolo 145, nella presente disposizione la multa non si prefigge di garantire il risarcimento delle parti lese. Non è chiaro quale sia la funzione indiretta di questa multa che probabilmente intende punire l’impresa che ha profittato dell’alienazione illecita della nave. Per quanto concerne la multa, vale quanto rilevato sopra riguardo all’articolo 145. Per questo motivo è opportuno che pure l’articolo 146 commini una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 147, 151
Per tenere conto del rincaro cumulato dal 1957, l’attuale importo della multa (20 000 franchi) deve essere più che quadruplicato. L’importo massimo della multa va così fissato a 100 000 franchi. Nell’articolo 151 sono inoltre eseguite modifiche di ordine redazionale.
Art. 153
I capoversi 1−3 corrispondono all’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197462 sul diritto penale amministrativo. Per questo motivo nel capoverso 1 va aggiunto un riferimento a questa disposizione, mentre i capoversi 2 e 3 vanno abrogati.
Il capoverso 4 rende le imprese solidalmente responsabili per le multe; tale responsabilità viola il principio del diritto penale secondo cui la multa è strettamente personale e non è trasmissibile. Questa responsabilità solidale era stata istituita per poter punire le imprese che avevano profittato del reato infliggendo loro multe elevate. Essa costituisce così una forma occulta di responsabilità penale dell’impresa contraria all’articolo 102 CP. Il capoverso 4 va pertanto abrogato.
Art. 157 cpv. 3
La disposizione prevede che, invece degli arresti disciplinari, possa essere pronunciata una pena d’arresto. Ma l’arresto è stato soppresso nell’ambito della revisione della Parte generale del CP. La durata massima degli arresti disciplinari è di tre giorni. Tenuto conto dell’importo massimo della multa per le contravvenzioni, l’importo della multa inflitta in sostituzione degli arresti disciplinari va fissato a 3000 franchi al massimo. Tale importo appare sufficiente per sanzionare una man-
62 RS 313.0