Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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dell’articolo 187 può essere adempiuta anche nei casi in cui la «vittima» e l’«autore del reato» abbiano voluto la relazione sessuale.

Nell’articolo 187 si può rinunciare a una pena massima poiché, nei casi in cui un abuso viola la libertà sessuale della vittima, sussiste concorso ideale tra la coazione sessuale, la violenza carnale ed eventualmente gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Pertanto, nei casi in cui è soddisfatta anche la fattispecie di base di uno degli articoli 189−191, secondo l’articolo 49 l’autore del reato può essere condannato a una pena detentiva più severa, fino a un massimo di 15 anni.

Non è neppure necessario aumentare la pena minima prevista per la violenza carnale, perché ciò limiterebbe in modo sproporzionato l’apprezzamento del giudice, che non potrebbe più tenere adeguatamente conto di tutti i fattori che permettono di commisurare correttamente la pena nel singolo caso.

Ciononostante, per motivi di politica criminale e di prevenzione generale occorre cessare di infliggere pene pecuniarie per i reati previsti negli articoli 187-189, 191-193 e 195 (promovimento della prostituzione), sottolineando così che non si tratta di reati minori. In futuro, queste disposizioni commineranno soltanto pene detentive.

Infine vengono aumentate le pene massime previste nell‘articolo 135 (rappresentazione di atti di cruda violenza) e nell’articolo 197 numeri 3−4 (pornografia), se il reato riguarda atti di violenza o atti sessuali reali su fanciulli.

1.6 Giurisprudenza e dati statistici

Non è possibile condurre la discussione sulle sanzioni senza tenere conto della prassi dei tribunali. Infatti il diritto penale risulta credibile soltanto se applicato in modo coerente ed equo. Se le pene comminate non corrispondono al valore che la società accorda al bene giuridico protetto e se non vi è una relazione equilibrata tra pene comminate e pene effettivamente inflitte, la credibilità del diritto penale e il suo potere di prevenzione risultano globalmente diminuiti.

Per questo motivo, l’avamprogetto è stato elaborato tenendo conto dei dati statistici relativi alle condanne di adulti pronunciate tra il 1984 e il 2006 nelle diverse categorie di reati. Per stabilire una relazione pertinente tra questi dati e le pene considerate, si è tenuto conto soltanto delle sentenze di condanna in applicazione della sola disposizione penale di volta in volta esaminata. Solitamente, nella pratica giudiziaria una pena unica punisce diversi reati, la qual cosa impedisce di trarre conseguenze in merito all’entità della pena inflitta per un singolo reato.

Per alcune disposizioni sono forniti dettagli sulla giurisprudenza, in particolare nei casi in cui l’avamprogetto propone una modifica delle pene. Fornire dati attendibili sulla giurisprudenza non è possibile se mancano le sentenze o se ve ne sono poche, e quindi in questi casi si rinuncia a osservazioni in merito. Si constata inoltre che soltanto in rari casi le condanne pronunciate si situano nella metà superiore del quadro sanzionatorio; per la maggior parte esse rimangono ben al di sotto di questa