Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
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Art. 70 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 4
Attualmente, per quanto concerne le contravvenzioni, non si operano distinzioni tra reati intenzionali e reati colposi (cpv. 1). Per questo motivo va aggiunto un nuovo capoverso che commini una multa fino a 20 000 franchi nei casi di commissione colposa (cpv. 1bis).
Il capoverso 4 va abrogato poiché dal 1° gennaio 2007 vi è una disposizione equivalente nella Parte generale del Codice penale (art. 52 CP).
Legge del 19 dicembre 200368 sulle cellule staminali
Le disposizioni penali sono adeguate alla nuova terminologia della Parte generale del Codice penale tenuto conto di quanto prescrive l’articolo 333 CP.
Art. 24 cpv. 1−3
In seguito all’adeguamento del quadro sanzionatorio alle modifiche della Parte generale del CP, i capoversi 1 e 2 prevedono le medesime pene; di conseguenza possono essere riuniti in un solo capoverso e nel contempo il capoverso 2 può essere abrogato.
Nei casi in cui l’autore del reato ha agito per mestiere non si applicano soltanto pene più severe (pena detentiva fino a cinque anni o pena pecuniaria) ma la pena detentiva va obbligatoriamente cumulata con una pena pecuniaria (cpv. 3). Possono di conseguenza essere riunite anche le lettere a e b del capoverso 3.
Art. 25 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 4
Attualmente, per quanto concerne le contravvenzioni, non si operano distinzioni tra reati intenzionali e reati colposi (cpv. 1). Per questo motivo va aggiunto un nuovo capoverso che commini una multa fino a 20 000 franchi nei casi di commissione colposa (cpv. 1bis).
Il capoverso 4 va abrogato poiché dal 1° gennaio 2007 vi è una disposizione equivalente nella Parte generale del Codice penale (art. 52 CP).
Legge del 3 ottobre 195169 sugli stupefacenti
Ingresso
Gli ingressi di tutte le vecchie leggi sono adeguati alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 199970 nell’ambito delle loro revisioni totali o parziali. Attualmente il riferimento alla nuova Costituzione federale è contenuto soltanto in una nota a piè di pagina.
68RS 810.31
69 RS 812.121
70 RS 101