Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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JU osserva che, in considerazione del comportamento di certi conducenti spericolati, occorrerebbe aumentare la pena massima. È tuttavia delicato aumentare in generale la pena massima, se in verità s’intendono punire in modo più severo i conducenti spericolati. La distinzione tra negligenza e dolo eventuale resta fondamentale. Anche con l’aumento della pena massima il giudice dovrà continuare a stabilire in ogni singolo caso se si tratta di dolo o negligenza. Il Centre patronal argomenta in modo analogo e respinge l’aumento della pena detentiva massima.

NW osserva che l’aumento delle pene negli articoli 117 e 125 capoverso 2, previsto anche in seguito alla discussione in merito ai conducenti spericolati, qualifica le figure di reato come crimini. In considerazione del fatto che il diritto penale svizzero si orienta sulla colpa, tale inasprimento appare inappropriato, poiché sotto il profilo della colpa un reato commesso per negligenza è nettamente meno grave. Anche l’utilità pratica, a cui allude il rapporto, appare dubbia, poiché anche in futuro occorrerà distinguere tra omicidio per dolo (eventuale) e omicidio colposo.

In riferimento all’articolo 117 OW ritiene che occorre esaminare se introdurre una nuova fattispecie di messa in pericolo per un comportamento illecito e temerariamemte rischioso che mette in pericolo altre persone.

SO osserva che se l’aumento generale della pena non dovesse trovare il consenso della maggioranza, si potrebbe ricorrere a un compromesso in analogia all’articolo 123 numero 2: aumento della pena massima a cinque anni in caso di «uso di un oggetto pericoloso» o in generale di «esercizio di un atto pericoloso».

Il TPF osserva che con l’aumento della pena nel settore della negligenza e il passaggio senza soluzione di continuità a quello dei reati intenzionali, si appiana la soglia tra i due tipi di reato; una soglia prevista dalla sistematica del CP e decisiva per le conseguenze giuridiche. Il reato per negligenza diventa così una possibilità alternativa in caso di difficoltà probatorie dell’intenzionalità, con la conseguenza, tipica per il settore della negligenza, dell’inversione di fatto dell’onere della prova. Inoltre, se nella prassi sono contemplati dalla disposizione più severa soltanto i casi di intenzione diretta (o eventualmente indiretta), il reato intenzionale viene tendenzialmente rivalutato in termini di prevenzione generale. Inoltre, in tutti i casi in cui un’altra norma si rifà alla distinzione tra crimine e delitto o intenzionalità e negligenza possono risultarne conseguenze impreviste – ad esempio il rinvio coatto di stranieri autori di un reato – collegate a determinate figure di reato. Tenendo conto da una parte della richiesta politico-giuridica di pene più severe e, dall’altra, della suddetta distinzione, fondamentale per la sistematica del CP e d’importanza centrale nell’ambito del principio della colpa, il TPF propone di prevedere per l’articolo 117 una pena detentiva fino a quattro anni o una pena pecuniaria. È dubbio che la situazione oggettiva che si presenta nel caso di conducenti spericolati si possa trasporre anche ad altre situazioni e che di conseguenza l’aumento della pena dell’articolo 117 – probabilmente dovuto ai casi di guida spericolata – sia oggettivamente legittimo. In merito alla DTF 130 IV 58 («Sentenza in materia di guida spericolata») è già stato osservato che la giurisprudenza trasferisce l’elemento casuale, inerente al reato per negligenza e non privo di aspetti problematici dal punto di vista della colpa, al reato intenzionale e che il giudice non è praticamente in grado di soddisfare le esigenze poste dal Tribunale federale alla motivazione di una pena massima.

I GDS sono contrari a un aumento della pena massima. La motivazione, secondo cui l’aumento permette di evitare le difficoltà probatorie della costatazione del dolo eventuale, è sconcertante. Sotto il profilo della colpa, ne consegue una cancellazione del confine tra intenzionalità e negligenza, il che va evitato.