Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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Anche UNIFR è contraria alla modifica dell’articolo 117 e sostiene che le osservazioni del rapporto in merito alla richiesta popolare di pene più severe sono mere asserzioni. In realtà sono soprattutto i mass media a chiedere un inasprimento delle pene. Gli studi sulla richiesta popolare di pene giunge a conclusioni opposte. Se si mette in primo piano la portata pratica e quindi la pena, la motivazione del rapporto esplicativo costituisce senza dubbio un abbandono del principio della colpa a favore di un diritto penale basato sulle conseguenze del reato. Infatti, fintanto che il suo atto può essere contemplato dall’articolo 117, non è in ultimo decisivo che l’autore abbia agito intenzionalmente o meno. Nella stessa direzione vanno le osservazioni del rapporto in merito alla possibilità di evitare le difficoltà connesse alla prova del dolo eventuale. In considerazione del principio di determinatezza occorre tuttavia chiedersi se in presenza di regole di tal genere il cittadino sia ancora in grado di orientare il suo comportamento secondo le disposizioni penali e di individuare le conseguenze di un determinato comportamento con il grado di certezza richiesto dalle circostanze. Secondo UNIFR vi è infatti una differenza tra intenzionalità, dolo eventuale, negligenza inconsapevole e negligenza consapevole. Proprio perché l’omicidio intenzionale costituisce una figura di reato a sé stante (che non è la figura di reato alla base dell’omicidio colposo), occorre osservare strettamente la differenza tra intenzionalità e negligenza, il che, secondo il rapporto, va attuato conformemente ai principi generali. Se tuttavia occorre decidere tra intenzionalità e negligenza, allora le pene possono (e devono) divergere, affinché il giudice decida tra le due fattispecie.

Secondo UNILU l’aumento della pena detentiva massima a cinque anni non è necessario, perché non consente di arginare l’indebolimento della nozione di dolo eventuale, in atto in questo ambito. È inoltre un errore di principio aumentare la pena per un reato a causa di una categoria specifica di autori («conducenti spericolati»), poiché vengono contemplati anche tutti gli altri casi, più frequenti, di omicidio colposo. Ciò comporta una nuova valutazione del grado di illiceità dell’omicidio colposo senza che questa venga esaminata in rapporto alla sua conformità con il cosiddetto «caso normale». UNILU osserva inoltre che con l’inasprimento della pena massima l’omicidio colposo è equiparato all’istigazione e aiuto al suicidio (art. 115 CP), all’interruzione della gravidanza con il consenso della gestante (art. 118 cpv. 1 CP), all’abbandono (art. 127 CP), all’esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP) e all’aggressione (art. 134 CP). Ciò elimina la distinzione fondamentale del nostro diritto penale tra negligenza e intenzionalità, anche se i summenzionati reati intenzionali non tangono beni giuridici del tutto equivalenti alla vita oppure non la tangono in modo altrettanto intenso (messa in pericolo). A ciò si aggiunge che se vi è più di un morto la pena massima aumenterebbe a sette anni e mezzo, nonostante in tali casi il diritto vigente preveda già una pena massima di quattro anni e mezzo (art. 49 CP).

VFG ritiene che occorrerebbe aumentare la pena massima per la commissione colposa a una pena detentiva di sette anni e mezzo, per evitare problemi di delimitazione tra negligenza consapevole e dolo eventuale. Sarebbe eventualmente opportuno lasciare invariato il capoverso 1 vigente e prevedere in un nuovo capoverso 2 una pena detentiva massima di sette anni e mezzo per la negligenza consapevole.

1.5. Articolo 122 Lesioni gravi

Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con una pena detentiva superiore a due anni e sino a dieci anni.