Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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OW, ZH e PPD sono favorevoli alla proposta di aumentare la pena minima. LU ritiene l’aumento assolutamente necessario per la vicinanza della fattispecie a quella dell’omicidio intenzionale. Nel quadro delle modifiche del sistema sanzionatorio occorre tuttavia garantire che la pena minima venga assolutamente eseguita.

AG approva l’inasprimento proposto. In analogia ad altre disposizioni è opportuno formulare la comminazione della pena nel modo seguente: «è punito con una pena detentiva da due a dieci anni». Inoltre, visto che in caso di omicidio passionale la pena minima è meno severa (art. 113 CP), l’articolo 122 deve essere completato con una figura di reato concernente lesioni gravi per le quali sono dati gli elementi caratteristici dell’omicidio passionale.

BS giudica opportuno l’aumento della pena detentiva minima, tuttavia soltanto a due anni e non, come previsto dall’avamprogetto, a più di due anni. Quest’ultima formulazione, con cui si intende evitare la sospensione condizionale della pena, si discosta dalla sistematica attuale del CP nel fissare le pene minime, il che non è del tutto privo di aspetti problematici e può essere fuorviante. È auspicabile che in caso di lesioni gravi che dal punto di vista dell’illiceità e della colpa si situano al livello più basso vi sia la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena.

FR e JU criticano che nella versione francese la formulazione della pena è incomprensibile e va quindi riformulata. Secondo FR la disposizione dovrebbe recitare «d'une peine privative de liberté de plus de deux ans, mais de 10 ans au plus» invece di «de plus de deux à dix ans". Il Centre patronal non si oppone a un aumento della pena minima a due anni di pena detentiva, ma critica la formulazione proposta («… puni d'une peine privative de liberté de plus de deux à dix ans») in quanto poco chiara e propone la seguente versione: «puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, mais de dix ans au plus».

JU giudica appropriato prevedere esclusivamente una pena detentiva. Tenendo conto anche delle modifiche previste nella PG-CP, la pena minima di più di due anni escluderebbe tuttavia la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale della pena. È dubbio che questa pena minima imposta al giudice sia giustificata in qualsiasi caso. In realtà le lesioni gravi sono un reato giudicato in base alle sue conseguenze: sono decisive esclusivamente le conseguenze e non il comportamento dell’autore nel singolo caso. Le conseguenze per la vittima possono tuttavia presentare innumerevoli sfumature. La revisione prevista apre un grande divario tra un comportamento che ha portato a lesioni gravi (pena minima di più di due anni) e un comportamento – eventualmente analogo – che ha causato soltanto lesioni semplici (pena detentiva fino a tre anni, senza pena minima, o pena pecuniaria).

In considerazione delle pene minime molto divergenti (poche aliquote giornaliere da una parte e pena detentiva di più di due anni dall’altra) la distinzione tra lesioni semplici e lesioni gravi assumerà grande importanza nella prassi. Occorre pertanto esaminare se non vada modificato anche il contenuto dell’articolo 122 (LU).

SO ritiene piuttosto severa l’esclusione della sospensione condizionale e della sospensione condizionale parziale della pena, poiché ad esempio per un omicidio passionale o un tentativo di omicidio intenzionale si possono prevedere pene tra uno e due anni con la condizionale. Appare illogico che la legge punisca in modo più severo una lesione grave che mette in pericolo la vita di una persona rispetto a un tentativo di omicidio, poiché nel primo caso l’intenzione dell’autore è ferire una persona, mentre nel secondo caso è quella di ucciderla.

TI osserva che nel commento alla presente disposizione vi è una contraddizione. Nell’ultimo capoverso si dice che la pena è una «pena detentiva da due a dieci anni». In realtà la disposizione prevede una pena detentiva «superiore a due anni e sino a dieci anni».