Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati

VD ritiene la formulazione «è punito con una pena detentiva superiore a due anni e sino a dieci anni» problematica a diversi livelli. Essa ha lo scopo di impedire la sospensione condizionale della pena. VD è decisamente contrario a questo modo di limitare il margine d’apprezzamento del giudice. Nei casi limite, in cui è indeciso tra lesioni semplici e lesioni gravi e prende in considerazione la sospensione condizionale della pena, il giudice potrebbe essere tentato di interpretare in modo esteso l’articolo 123 CP. Le attenuanti permettono inoltre di pronunciare di caso in caso una pena inferiore rispetto alla pena minima proposta, e infliggere così una pena con la condizionale; cosa che l’avamprogetto intende evitare. L’obiettivo previsto non può essere raggiunto con una modifica che limita in modo eccessivo il margine d’apprezzamento del giudice. Inoltre, con la pena prevista le lesioni gravi sarebbero punite più severamente rispetto a un tentativo di omicidio intenzionale. VD è favorevole allo stralcio della pena pecuniaria, ma propone nel contempo di fissare la pena minima a un anno di pena detentiva. Anche PS, PLR e CAIS propongono tale pena minima. Il PLR ritiene che i gravi casi di brutalità menzionati nel rapporto esplicativo non hanno niente a che fare con la pena minima prevista. Nonostante i progressi della medicina, a volte dipende più dal caso che dalle intenzioni o dalla colpa dell’autore che un aggressione conduca a una lesione semplice o grave. Laddove in un singolo caso vi è il pericolo di un risultato urtante, il giudice tende a evitarlo con un’interpretazione appropriata di termini poco determinati, quali in questo caso la gravità; queste tendenze non sono auspicabili.

Aiuto AIDS ritiene la nuova pena minima inaccettabile per i casi di contagio dell’HIV. A parte il fatto che Aiuto AIDS è fondamentalmente contrario alla condanna della trasmissione dell’HIV o del suo tentativo, una condanna del partner sieropositivo a due anni di pena detentiva per il fatto che due persone abbiano rinunciato di propria responsabilità all’uso del preservativo non è conforme al nostro ordinamento giuridico e al diritto della personalità. Una condanna della persona sieropositiva è giustificata solo in rari casi in cui ad esempio il contagio è premeditato o vi è un rapporto di dipendenza oppure se l’autore fa uso della violenza. Groupesida ritiene che con il previsto aumento della pena minima cresca il rischio che venga condannato un maggior numero di persone sieropositive.

I GDS respingono la proposta. Andrebbe almeno ridotta la pena minima. La proposta dell’avamprogetto limita il margine d’apprezzamento del giudice e impedirebbe l’esecuzione condizionale della pena. Una pena detentiva minima di due anni costituisce un drastico inasprimento ed è dubbio che ciò sia appropriato in tutti i casi. Se la si confronta con la pena comminata in caso di omicidio passionale, la proposta di modifica è incomprensibile anche dal punto di vista sistematico.

SH Justiz e ASM rifiutano l’aumento della pena minima. Il rapporto motiva l’aumento con «il crescente senso di insicurezza» in «ampie fasce della popolazione». Tuttavia, dal rapporto non si evince come sia stato constatato il presunto senso di insicurezza. Informazioni non accertate che si fondano su sensazioni soggettive di determinate persone non costituiscono una motivazione sufficiente dell’inasprimento proposto. La limitazione del margine d‘apprezzamento del giudice non appare evidente anche perché non è applicata in modo coerente. Infatti, nel caso della violenza carnale l’avamprogetto non introduce una pena minima. Come motivo si adduce, giustamente, il fatto che una pena minima limiterebbe il potere d’apprezzamento del giudice. Tale motivazione non vale tuttavia soltanto in tale contesto, bensì anche per altre figure di reato. Infine, l’introduzione della pena minima proposta in ragione del fatto che le lesioni gravi hanno gravi conseguenze per la vittima, rispecchia una concezione ormai antiquata della pena come vendetta.

Anche UNIFR respinge la modifica dell’articolo 122 e osserva che la suddivisione nei tre «gradi di gravità» vie di fatto, lesioni semplici e lesioni gravi va inteso come concetto astratto che permane indipendentemente dal progresso nella medicina, poiché da una parte si pre-