Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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suppone un determinato danno minimo all’integrità fisica o alla salute e, dall’altra, l’entità del dolore inflitto alla vittima viene a costituire un importante criterio di delimitazione. Il progresso della medicina, addotto come motivo dal rapporto esplicativo, si riferisce probabilmente in particolare ai danni permanenti menzionati all’articolo 122 comma 2. Un arto o un organo è mutilato o se ne perde l’uso, se le sue funzioni fondamentali sono turbate in modo notevole e permanente. Sono da considerare danni permanenti ai sensi del comma 2 il pregiudizio permanente e irreversibile della salute. Se un aggressore sfigura il viso della vittima, non è decisivo che la ferita guarisca, bensì che la cicatrice sia chiaramente visibile e l’aspetto della vittima ne risulti pregiudicato. Ora, il rapporto sostiene che soltanto i danni permanenti alla salute conducono a una condanna secondo l’articolo 122 e che pertanto per la qualifica del reato sia decisiva la situazione dopo un’eventuale cura medica, il ché non corrisponde a verità. È vero che al giorno d’oggi una lesione grave deve essere «più grave» per causare danni permanenti, poiché, grazie al progresso della medicina, i danni in seguito a lesioni possono essere curati più facilmente. L’articolo 122 tuttavia non contempla soltanto danni permanenti, bensì anche casi gravi analoghi (p.es. interventi operativi difficili da ripetere più volte). In questi casi il progresso della medicina non incide in alcun modo sulla qualifica del reato, poiché per tale qualifica il risultato degli interventi non è determinante. Tutti questi casi non sono toccati dal progresso della medicina. In questo contesto la modifica proposta fonda un inasprimento assolutamente immotivato della pena e conduce ai risultati ingiusti descritti anche nel rapporto.

UNILU ritiene un errore fissare il limite inferiore a due anni di pena detentiva con l’intenzione di impedire per questo reato la possibilità di concedere la sospensione condizionale, totale o parziale, della pena. A tale riguardo la proposta resta sospesa in aria, poiché attualmente non è certo che il limite superiore per la concessione della sospensione condizionale venga ridotto a due anni. Vi sono anche altri motivi per respingere la modifica. La pena minima per l’omicidio passionale (art. 113 CP) è di un anno. Rispetto a tale pena, quella minima di due anni per le lesioni gravi è sproporzionata. Fatta eccezione per i reati più gravi, quali l’omicidio intenzionale o l’assassinio, non è in generale opportuno escludere a priori, mediante un limite inferiore della pena sufficientemente alto, la sospensione condizionale della pena. Se manca una certa flessibilità si rischia di impedire al giudice di commisurare una pena equa (inclusa la sospensione condizionale) tenendo conto delle circostanze concrete, che possono divergere notevolmente da un caso all’altro. L’esclusione della sospensione condizionale della pena è in particolare opinabile perché la delimitazione tra lesioni semplici e lesioni gravi non è affatto chiara. A presupposti giuridici poco chiari non si dovrebbero collegare conseguenze giuridiche rigide, quali la delimitazione tra pena con o senza condizionale. Anche UNILU ritiene ragionevole aumentare la pena minima a un anno di pena detentiva e abolire la possibilità di una pena pecuniaria.

1.6. Articolo 123 numero 1 comma 2 Lesioni semplici

Abrogato

BS, ZH, PLR e PPD approvano la proposta. UNILU la ritiene proponibile.

Secondo JU occorre chiedersi se sia necessario abrogare i casi lievi di lesioni semplici, poiché consentono al giudice di tenere conto, nella commisurazione della pena, delle diverse lesioni possibili. Il giudice ha bisogno di un notevole margine d’apprezzamento per giudicare in modo equo i differenti comportamenti scorretti.

Secondo il TPF in alcuni casi sorge un problema di concorso con gli articoli 133 e 134 CO: se in occasione di una rissa o di un’aggressione viene provocata o aggredita soltanto una