Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
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persona che si difende e viene lesa ai sensi dell’articolo 123, la figura di reato della lesione assorbe quella dell’esposizione a pericolo (DTF 118 IV 229). Ne risulta un trattamento privilegiato urtante dell’autore della lesione rispetto alle altre persone che espongono a pericolo altrui. Il TPF ritiene opportuno aggiungere al numero 2 un nuovo comma che elimini questa incoerenza. Inoltre si potrebbe cogliere l’occasione per elencare in modo chiaro e separato le varianti della figura di reato punibili su querela di parte e quelle qualificate.
UNIFR è contraria all’abrogazione della disposizione e critica in particolare la motivazione addotta dal rapporto per questa modifica, in particolare le presunte difficoltà pratiche della delimitazione e – peggio ancora – l‘«aumento della certezza giuridica» grazie alla restrizione del margine d’apprezzamento del giudice. Va in ogni caso osservato che la disposizione è stata accettata per anni e decenni. Invece che sulle difficoltà nella prassi, la modifica proposta sembra pertanto fondata sull’intento di inasprire le pene.
1.7. Articolo 125 capoverso 2 secondo periodo (nuovo) Lesioni colpose
La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
AG, GE, SH, SO, VD, ZH, PPD, PEV, upi, SH Justiz, ASM e UNIGE sono d’accordo con l’inasprimento della pena per le lesioni colpose, se tali lesioni sono gravi.
JU e NW rinviano alle proprie osservazioni in merito all’articolo 117 CP e respingono la modifica proposta.
Il PS ritiene che, considerando il bene giuridico protetto, non ha senso innalzare le pene allo stesso livello dell’omicidio colposo. L’argomento secondo cui le conseguenze dell’atto colposo dipendono spesso dal caso non è convincente. Infatti, se così fosse, occorrerebbe applicare le stesse pene anche all’atto colposo privo di conseguenze. Ancor più estranea al sistema è la motivazione del rapporto secondo cui la cura di una vittima di lesioni gravi può rappresentare per i suoi prossimi un onere gravoso quanto la perdita di un membro della famiglia. Il CP è giustamente fondato su un diritto penale che si basa sulla colpa soggettiva dell’autore e non sulle conseguenze dell’atto per i prossimi della vittima, anche se il desiderio di vendetta di questi ultimi può essere comprensibile. La proposta di aumentare la pena massima a cinque anni di pena detentiva è comprensibile soltanto sullo sfondo del problema dei conducenti spericolati. È tuttavia in generale molto problematico aumentare in modo massiccio le pene previste per un reato che comprende una vasta gamma di varianti soltanto a causa di una determinata categoria di autori. Inoltre dall’entrata in vigore della nuova PG CP, anche per questo reato in caso di più feriti le pene sono state aumentate a 4,5 anni (concorso materiale) e la precedente limitazione a 3 anni di detenzione è stata abolita. Ciò dovrebbe permettere di tenere conto dell’esigenza di punizione nella grande maggioranza dei casi. Il PS propone pertanto di mantenere a tre anni il limite massimo della pena. Per ragioni analoghe anche UNILU ritiene del tutto inappropriata una pena detentiva massima di cinque anni per le lesioni colpose.
Il Centre Patronal è contrario all’aumento della pena massima per le lesioni gravi colpose e rinvia anch’esso alle proprie osservazioni in merito all’articolo 117 AP-CP. Anche UNIFR è contraria alla modifica dell’articolo 125 capoverso 2.
GE, JU, Centre Patronale, CAIS e UNIGE osservano che nella versione francese il secondo periodo del primo capoverso deve essere stralciato, poiché frutto di una svista.