Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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1.8. Articolo 128bis Falso allarme

Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

PS, UNIFR e UNILU ritengono giusta la diminuzione della pena massima a un anno di detenzione.

BE ritiene che la pena massima di tre anni di detenzione debba essere mantenuta. L’articolo 128bis contempla ad esempio anche casi di allarmi bomba, che possono causare un onere e un’insicurezza enormi. Non si vede perché una «minaccia» di tal genere (perseguibile d’ufficio) debba comportare pene minori rispetto alla figura di reato dell’articolo 180 CP.

SO non è d’accordo con la diminuzione proposta. Le figure di reato dell’articolo 128 CP non sono sempre più gravi, poiché per la figura del falso allarme occorre pensare anche a casi in cui un falso allarme espone a un grande pericolo un gruppo di salvataggio in montagna. Anche il Centre Patronale è contrario a una riduzione della pena massima.

L’UDC ritiene che, visto che in Svizzera in particolare le forze di polizia non sono dotate di personale sufficiente, il falso allarme dovrebbe essere punito più severamente.

1.9. Articolo 129 Esposizione a pericolo della vita altrui

Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.

Se si mantiene il tenore attuale, BE ritiene appropriata l’introduzione di una pena minima. Propone tuttavia di adattare e riformulare l’articolo nel suo complesso. Secondo la dottrina e la giurisprudenza costanti il reato punito dall’articolo 129 può essere commesso soltanto intenzionalmente. Secondo BE questa situazione giuridica deve essere modificata. Anche un‘esposizione a pericolo della vita altrui commessa per dolo eventuale dovrebbe essere presa in considerazione e punita per i seguenti motivi:

- BE ritiene che vada punito un comportamento con cui un autore mette coscientemente in

pericolo imminente la vita altrui;

- anche nel caso di altri reati di esposizione a pericolo è sufficiente il dolo eventuale; alcuni

sono addirittura punibili soltanto in caso di commissione per negligenza (cfr. ad esempio le pertinenti figure di reato nel titolo settimo o anche l’art. 90 n. 2 LCStr). Vista questa situazione e anche in considerazione dell’obiettivo dell’armonizzazione, BE ritiene opportuno punire anche l’esposizione a pericolo della vita altrui per dolo eventuale;

- proprio perché nella prassi l’articolo 129 è inteso come figura di reato tesa a raccogliere

costellazioni specifiche di casi, la commissione per duolo eventuale dovrebbe essere punita in modo da coprire tutte le «lacune».

Estendendo la figura di reato in tal senso, l’esposizione a pericolo della vita altrui per dolo eventuale andrebbe punita, senza tuttavia comminare una pena minima. Inoltre per la commissione per dolo eventuale si dovrebbe rinunciare alla caratteristica soggettiva dell’agire senza scrupoli. L’articolo 129 potrebbe pertanto essere suddiviso in una figura di reato di base (senza elementi aggravanti e senza comminare una pena minima) e una figura di reato qualificata.

OW e SO approvano la modifica proposta. Anche upi è favorevole alla proposta e osserva che l’introduzione di una pena minima permette di contribuire a migliorare l’effetto preventivo generale delle pene.