Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 24Fedlex · Rapporto sui risultati

Visto che le condizioni per l’adempimento della fattispecie sono di per sé elevate e considerato il fatto che a volte è difficile distinguere tra l’intenzione di esporre a pericolo la vita altrui e l’intenzione (eventuale) di ledere una persona, LU è favorevole all’introduzione di una pena minima. Tuttavia LU considera insufficienti i sei mesi previsti dall’avamprogetto e propone una pena detentiva minima di un anno.

JU si chiede se sia appropriato introdurre nell’articolo 129 una pena minima, visto che nel rapporto esplicativo si afferma che le pene minime dovrebbero essere in linea di massima evitate, poiché restringono il margine d’apprezzamento del giudice.

Secondo AG occorre chiedersi se, invece di adattarla, la fattispecie non vada del tutto abrogata. È infatti impossibile voler intenzionalmente provocare un pericolo concreto, senza prendere almeno in considerazione la realizzazione di tale pericolo e quindi sussiste in ogni caso il tentativo di un reato di lesione dell’integrità fisica per dolo eventuale (concretamente di un reato di omicidio ai sensi dell’articolo 111-113 CP). La prassi mostra infatti che i giudici si servono dell’articolo 129 CP soltanto per evitare le conseguenze e aggirare il problema della delimitazione tra gli articoli 111 e 117 CP, che prevedono pene molto divergenti. Lo stralcio dell’articolo 129 e nel contempo l’aumento della pena massima dell’articolo 117 CP ai cinque anni di pena detentiva proposti dall’avamprogetto porterebbero a una giurisprudenza più coerente.

Secondo il PS l’introduzione di una pena minima e l’abolizione della pena pecuniaria sono inutili. Tanto più se si pensa quanto sia esteso il campo d’applicazione della figura di reato, la cui formulazione lascia un po’ perplessi sotto il profilo della determinatezza. Nei casi lievi una pena pecuniaria è del tutto sufficiente.

SH Justiz e ASM sono contrari all’introduzione di una pena minima. Il rapporto esplicativo motiva l’aumento con «il crescente senso di insicurezza» in «ampie fasce della popolazione». Tuttavia, dal rapporto non si evince come sia stato constatato il presunto senso di insicurezza. Informazioni non accertate che si fondano su sensazioni soggettive di determinate persone non costituiscono una base appropriata per l’inasprimento proposto.

UNILU osserva che all’introduzione di una pena minima si oppongono i motivi già menzionati per l’articolo 122 CP. Nel caso dell’articolo 129 l’introduzione di una pena minima è inoltre particolarmente discutibile perché la disposizione è in un rapporto problematico con il principio di determinatezza dell’articolo 1 CP. Infine, l’introduzione di una pena minima di sei mesi comporta l’esclusione della pena pecuniaria (che sarebbe possibile in caso di 180 aliquote giornaliere), il che non è ragionevole poiché nei casi di lieve entità una pena pecuniaria è assolutamente sufficiente. Anche UNIFR respinge la modifica dell’articolo 129.

Secondo il PLR occorre approvare l’aumento della pena massima per l’omicidio colposo. Tuttavia permane una lacuna, poiché un comportamento gravemente colposo e consapevolmente rischioso, volto ad assaporare il rischio del pericolo, non soddisfa quasi mai le condizioni ristrette dell’articolo 129 CP e viene di conseguenza punito soltanto se si verifica un evento tragico. Va pertanto creata una nuova fattispecie di messa in pericolo, eventualmente come variante della messa in pericolo della vita, per questo comportamento ultimamente diffuso e che non si limita alla circolazione stradale.

1.10. Articolo 133 capoverso 1 Rissa

1 Chiunque prende parte a una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.