Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati

GE, OW, SO, VD, ZH, PPD, CAIS, SH Justiz e ASM approvano l’adattamento della pena per la rissa a quella in caso di aggressione (art. 134 CP).

Secondo AG è dubbio che, come sostenuto dal rapporto esplicativo, l’equiparazione alla fattispecie dell’aggressione, che punisce la violenza esercitata unilateralmente da più persone e quindi costituisce un reato più grave, sia giustificata. Anche PS e Centre Patronal ritengono che le attuali pene divergenti per l’aggressione e per la rissa siano giustificate e debbano essere mantenute.

Secondo UNILU il rapporto esplicativo afferma che la dottrina ha criticato che per la rissa sia comminata una pena detentiva massima di tre anni, inferiore di due anni a quella comminata per l‘aggressione (art. 134 CP). Da ciò il rapporto conclude che per l’articolo 133 occorre aumentare a cinque anni la pena detentiva massima. Si tratta tuttavia di un malinteso. La critica era rivolta contro i cinque anni di pena detentiva per l’aggressione e non contro i tre anni per la rissa. La pena massima di tre anni prevista dall’articolo 133 non è troppo mite, è invece troppo severa quella di cinque anni dell’articolo 134 (infatti in Stratenwerth/Jenny la critica non si trova nelle osservazioni sulla rissa, bensì in quelle sull’aggressione). Oggettivamente non vi è nessuna ragione per aumentare la pena, al contrario, le pene massime divergenti evidenziano la diversa gravità degli illeciti: nella rissa le persone coinvolte si attaccano reciprocamente, nell’aggressione l’atto è unilaterale, la vittima non si difende e quindi il reato è più grave. La pena detentiva massima dovrebbe pertanto restare di tre anni. Anche UNIGE è contraria all’aumento della pena massima per la rissa e chiede che la pena massima dell’articolo 134 sia ridotta a tre anni di pena detentiva. Anche UNIFR respinge la modifica dell’articolo 133 e osserva che o si accettano le pene divergenti, come una parte della dottrina, o si riduce la pena comminata dall’articolo 134 al livello di quella dell’articolo 133 CP.

1.11. Articolo 135 Rappresentazione di atti di cruda violenza

1

Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia, rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito

a. con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;

b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti reali di violenza verso fanciulli, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2

Chiunque consuma oggetti o rappresentazioni di cui al capoverso 1 o, per assicurare il proprio consumo, commette un reato di cui al capoverso 1 è punito

a. con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria;

b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti reali di violenza verso fanciulli, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3

L’autore che ha agito per fine di lucro è punito:

a. con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;

b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti reali di violenza verso fanciulli, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

4

Per i reati di cui al capoverso 3 con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

5

Gli oggetti sono confiscati.

JU, OW, SH, SO, PPD, PEV, SH Justiz e ASM approvano gli inasprimenti proposti.

Il PLR approva senza riserve le pene più severe proposte dall’avamprogetto per la rappresentazione di atti di cruda violenza. Ha tuttavia dubbi in merito alla caratteristica qualificativa seguente: «se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti reali di violenza verso fanciulli».