Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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per i reati commessi per mestiere.

L’argomentazione in merito alla commissione per mestiere non convince il TPF. L’illecito (parziale) della commissione per mestiere si basa sulla figura di reato di base: un contraffattore di merci che agisce per mestiere commette un altro tipo di illecito rispetto a un estorsore che agisce per mestiere. Non è pertanto opportuno aumentare in generale la pena minima per tutte le figure di reato di base.

ASM e SH Justiz respingono la restrizione del margine d’apprezzamento del giudice mediante l’adeguamento delle pene minime, finora divergenti, a sei mesi di pena detentiva, con la conseguente esclusione della pena pecuniaria. Per garantire al giudice un margine d’apprezzamento possibilmente ampio, la pena minima andrebbe fissata al livello attualmente più basso, ossia una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote. Ciò permetterebbe di tenere conto anche dei casi di lieve entità della commissione per mestiere, tanto più che il Tribunale federale interpreta questa figura di reato in modo molto ampio.

UNIFR ritiene che l’uniformazione delle pene per la commissione per mestiere sia diametralmente opposta all’obiettivo dell’avamprogetto, che è quello di creare una correlazione ragionevole tra la pena comminata e il valore del bene giuridico protetto. Appare del tutto arbitrario fissare la pena minima a una pena detentiva di sei mesi, in particolare se si afferma che attualmente le pene pronunciate sono regolarmente al di sotto di questo limite. Se tale modifica dovesse essere attuata gli autori di questi reati sarebbero puniti in modo sproporzionato; tanto più che l’avamprogetto elimina la pena pecuniaria, privando così il giudice di un mezzo che gli permette di tenere conto della colpa individuale dell’autore. Sorprende inoltre il fatto che le pene per la commissione per mestiere vengano uniformate soltanto in riferimento alla pena minima. Le pene massime rimangono invariate e vanno da cinque a dieci anni di pena detentiva. Appare pertanto evidente che l’obiettivo principale non era l’armonizzazione delle pene, bensì piuttosto quello di garantire che l’autore sia punito in una determinata forma.

UNILU ritiene che fissare una pena minima di sei mesi di detenzione per tutti i reati contro il patrimonio commessi per mestiere è corretto da un punto di vista meramente formale. Occorre tuttavia chiedersi se tale pena minima sia appropriata per ognuna delle disposizioni interessate.

1.12. Articolo 139 numeri 2 e 3 Furto

2. L'autore è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere del furto.

3. L'autore è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se

ha perpetrato il furto come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine,

per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa,

per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

VD non si oppone all’aumento della pena minima. Teme tuttavia che vi sia un certo rischio che, per non dover infliggere la pena minima, si riconoscano meno spesso le circostanze aggravanti.

Secondo il PLR le modifiche proposte sono molto severe. Nel caso ad esempio di un furto commesso in un negozio da due giovani adulti, a dipendenza del fatto che il giudice ritenga che si tratti di un furto commesso in banda ai sensi del numero 3 o meno, la pena può variare da una multa per la commissione di un reato di poca entità a una pena detentiva di alme-