Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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Viste le possibilità raffinate dell’animazione digitale, l’osservatore inesperto può difficilmente stabilire se ciò sia il caso per una sequenza filmica o sonora. Poiché l’intenzione è alla base di ogni caratteristica qualificativa, molti indagati sosterrebbero di aver creduto di assistere a un’animazione digitale e le autorità di perseguimento penale avrebbero parecchie difficoltà a confutare tale affermazione. La caratteristica non è pertanto appropriata per designare una figura di reato coerente. Occorre pertanto aumentare in generale la pena massima oppure definire un’altra caratteristica qualificativa.

Secondo AG la norma qualificativa dell’articolo 135 capoverso 3 non ha un’importanza autonoma e va quindi stralciata, poiché all’autore che agisce a scopo di lucro sono comminate le stesse pene del capoverso 1. Inoltre il capoverso 3 non è applicabile ai casi del capoverso 2 (consumo), poiché il consumo a scopo di lucro non è ipotizzabile. Il capoverso 4, secondo cui in caso di commissione per fine di lucro alla pena detentiva deve essere cumulata una pena pecuniaria, costituisce invece effettivamente un inasprimento che va mantenuto.

NW mette in dubbio la necessità di aumentare le pene in caso di rappresentazione di atti di cruda violenza e di pornografia, non solo dal punto di vista preventivo, ma anche perché la punibilità del consumo di tali immagini è minore rispetto agli atti reali che stanno alla base delle immagini.

Secondo UNIFR la modifica della disposizione è stata preparata senza cura nonché in modo caotico e va quindi respinta. È evidente che la disposizione è stata stravolta. Nonostante il rapporto non offra spiegazioni specifiche e autonome per la figura di reato in questione, con la scusa dell’armonizzazione delle pene vengono introdotte, oltre a nuovi reati, anche nuove qualifiche. In riferimento al capoverso 1 UNIFR osserva che andrebbero perlomeno esclusi dall’inasprimento della pena i quadri e i fumetti. La punibilità del mero consumo prevista dal capoverso 2 costituisce una novità, il che, visto il titolo dell’avamprogetto, appare abbastanza sorprendente, tanto più che non è possibile individuare alcun elemento armonizzante.

Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio

Osservazioni in merito alla commissione per mestiere

JU, LU e OW accolgono con favore la proposta secondo cui agli autori che fanno mestiere del furto è comminata una pena minima uniforme di sei mesi di detenzione.

CAIS approva la proposta di una pena minima per chi fa mestiere del furto, ritenendola tuttavia relativamente alta. Vi è infatti il rischio che, per non dover applicare la pena minima, si constatino meno spesso le circostanze aggravanti.

Pur ritenendo problematico il fatto che, nonostante per la figura di reato di base siano comminate le stesse pene, nel caso di determinati reati contro il patrimonio la commissione per mestiere sia punita con pene minime divergenti, SH giudica troppo elevata una pena detentiva di sei mesi per i casi di lieve entità e propone pertanto una gamma di pene più estesa, ossia una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

Il PS si chiede se sia giusto prevedere una pena minima uniforme per gli autori che fanno mestiere del furto, punendo così con la medesima pena il furto commesso per mestiere e l’estorsione per mestiere.

L’UDC chiede di prevedere in generale una pena detentiva di un anno come pena minima