Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
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no un anno. Trovandosi di fronte a questa decisione il giudice sarà indotto a interpretare in modo molto restrittivo il termine «banda», il che mette in questione l’obiettivo di politica in materia di criminalità della revisione. Una pena minima di sei mesi appare adeguata per tutti i tipi di furto aggravato. Dal punto di vista della tecnica legislativa si potrebbero pertanto unire in numeri 2 e 3.
Secondo il PS, il furto commesso in banda è paragonabile piuttosto al furto per mestiere che al furto perpetrato in modo particolarmente pericoloso o con un’arma da fuoco. Il furto commesso in banda andrebbe quindi trasferito al numero 2. Il PS è d’accordo con le altre proposte.
UNIFR respinge la modifica.
Non è chiaro, e il rapporto esplicativo non lo spiega, perché nel numero 2 sia giusto aumentare la pena minima a sei mesi di pena detentiva, impedendo così la pronuncia di una pena pecuniaria. È invece ragionevole escludere la pena pecuniaria nel numero 3. Tuttavia a tal fine non è necessario aumentare la pena minima a un anno di pena detentiva. La pena minima attualmente prevista può restare invariata (UNILU).
Numero 3
Poiché la pena minima è relativamente alta, vi è un certo rischio che, per non dover infliggere la pena minima, si riconoscano meno spesso le circostanze aggravanti (CAIS).
Occorre chiedersi perché sia prevista una pena più severa soltanto per la commissione in banda e non sia esplicitamente menzionato il furto commesso come membro di un’organizzazione criminale. Poiché manca questa variante, la giurisprudenza si trova di fronte ad alcuni problemi di delimitazione (cfr. sentenza del Tribunale penale federale del 14.10.2009, CP2008.26). Potrebbe servire da modello l’articolo 305bis CP, che menziona entrambe le varianti. Osservazioni analoghe riguardano tutte le figure di reato che prevedono la commissione in banda, ma non quella come membro di un’organizzazione criminale (TPF).
1.13. Articolo 140 numero 1 comma 1 e numeri 2-4 Rapina
1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.
2. Abrogato
3. L'autore è punito con una pena detentiva superiore a due anni se
per commettere la rapina utilizza un’arma da fuoco o un’altra arma pericolosa,
ha eseguito la rapina come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine,
per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se l'autore ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l’ha trattata con crudeltà.
Numero 1
JU, LU, OW, SO e ZH approvano la modifica proposta.
Secondo TI l’aumento della pena minima è problematica in riferimento a rapine meno gravi. Una pena minima di un anno può essere sproporzionatamente severa, ad esempio nel caso di uno scippo con spintone. Inoltre, l’aumento della pena minima ha la conseguenza che questi casi non possono essere più trattati nella procedura del decreto d’accusa, il che conduce a un rallentamento delle procedure e intacca un sano senso della giustizia. Per queste