Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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ragioni andrebbe mantenuta la pena minima attuale, equivalente a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere.

Il rapporto esplicativo non spiega i motivi di politica in materia di criminalità che giustificano un aumento della pena minima. È evidente che in realtà si tenta di introdurre ad ogni costo un inasprimento della pena. La pena minima di un anno di pena detentiva non tiene conto delle incertezze nell’interpretazione della figura di reato. Il limite tra uno scippo e una rapina è sottile, come mostra la DTF 133 IV 207. Questo caso mostra anche come sia decisamente troppo elevata una pena minima di un anno di detenzione. La pena minima dovrebbe pertanto restare di sei mesi (UNIFR, UNILU, PS).

Numero 2

PS ritiene un errore l’abrogazione del numero 2 e l’integrazione del suo grado d’illiceità nel numero 1. Non si vede perché una rapina debba essere punita sempre come se l’autore utilizzasse un’arma da fuoco.

Secondo UNIFRN non è chiaro perché si proponga di abrogare una disposizione con la motivazione che, visto l’aumento della pena minima per la figura di reato di base, il suo grado d’illiceità è già compreso in tale figura. Il grado d’illiceità di una disposizione non si definisce in base alla pena, bensì in base all’atto commesso. Se s’intendesse argomentare con la pena, occorrerebbe tenere conto del fatto che in caso di utilizzazione di un’arma da fuoco la pena minima attualmente prevista è di un anno di detenzione, ma non è previsto un limite per la pena massima, mentre per la fattispecie di base è comminata una pena detentiva massima di dieci anni. Non è quindi chiaro come la fattispecie di base possa includere un illecito per il quale è appropriata una pena detentiva superiore ai dieci anni.

Secondo UNILU, le spiegazioni del rapporto, secondo cui «il comportamento di chi commette una rapina con un’arma da fuoco può essere sussunto sotto la fattispecie di base», sono errate. Se è in gioco un’arma da fuoco, una pena minima di un anno di detenzione è giustificata (anche nel caso in cui l’autore la porta soltanto con sé e non la impiega, come nel diritto vigente). È tuttavia errato presupporre che sia sempre in gioco un’arma da fuoco, cosa che succede se si aumenta la pena minima a un anno di pena detentiva. Il numero 2 non va abrogato, poiché la pena minima del numero uno deve restare di sei mesi di detenzione.

Numero 3

CAIS è in linea di massima d’accordo con la nuova formulazione, osserva tuttavia che esiste il rischio che i giudici potrebbero applicare la disposizione soltanto in modo restrittivo. Con la pena minima proposta, questa forma di rapina aggravata è punita in modo più severo rispetto al tentativo di omicidio (CAIS).

BS si esprime a favore di una pena minima di due anni di detenzione.

La definizione di un oggetto pericoloso come arma o meno (p.es. coltello da cucina) può avere notevoli conseguenze per l’autore, il che non è in alcun modo condivisibile. È quindi urgentemente necessario modificare il contenuto della disposizione (LU).

Per i motivi illustrati in riferimento all’articolo 122 AP-CP, VD è contraria alla nuova pena minima e propone una pena minima di un anno di detenzione.

Secondo il PS, la formulazione «una pena detentiva superiore a due anni» è estranea alla terminologia del CP e, in quanto espressione di sfiducia nella capacità di giudizio del giudice, anche indegna. La formulazione è tesa ad escludere la sospensione condizionale totale o parziale della pena.