Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
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Secondo UNIFR non è chiaro perché debba costituire un progresso il fatto che un caso particolare della commissione del reato sia esplicitamente menzionato in una disposizione, visto che nella prassi questa variante è retta dalla clausola generale della particolare pericolosità. La motivazione addotta per l’aumento della pena minima a una pena detentiva superiore di due anni mostra che, al fine di creare un diritto penale più severo, s’intendono restringere o erodere per quanto possibile anche i principi sanciti nella revisione della PG CP del 2007 (UNIFR).
La pena minima del diritto vigente va mantenuta (UNILU).
Numero 4
VD, ZH, PS e UNILU approvano la riduzione della pena minima da cinque a tre anni di pena detentiva.
JU è piuttosto contraria alla riduzione della pena minima.
Se la si intende armonizzare con le fattispecie degli articoli 184, 189 capoverso 3 e 190 capoverso 3 CP, la pena minima va aumentata in generale a cinque anni, poiché tutte le fattispecie costituiscono crimini gravi (UDC).
La disposizione non menziona soltanto il trattamento crudele della vittima, bensì anche l’esposizione a pericolo di morte o la lesione personale grave. Per tale è assolutamente giustificata la maggiore pena minima rispetto agli articoli 184, 189 capoverso 3 e 190 capoverso 3 CP. Occorre pertanto rinunciare a una riduzione della pena minima (Centre Patronal).
Secondo CAIS occorre respingere la riduzione della pena minima da cinque a tre anni di detenzione. Per ragioni di politica in materia di criminalità si lancerebbe un segnale sbagliato. Sarebbe inoltre paradossale aumentare la pena minima dell’articolo 122 CP, riducendo nel contempo quella dell’articolo 140 numero 4.
Il trattamento brutale della vittima va sempre giudicato in relazione alla fattispecie di base e quindi al bene giuridico protetto. Se s’intende garantire una relazione adeguata tra pena comminata e bene giuridico protetto, non si può fare a meno di analizzare separatamente la qualifica di ogni singola fattispecie. Un’uniformazione è chiaramente controproducente. La volontà dell’avamprogetto di inasprire le pene risulta chiaramente dall’argomento secondo cui le pene minime più severe conducono a un’interpretazione restrittiva o addirittura alla pronuncia di pene più miti da parte del giudice, il che non è auspicabile. Questa argomentazione non può che essere interpretata come critica alla prassi dei giudici, che evidentemente secondo il legislatore pronunciano pene troppo miti (UNIFR).
1.14. Articolo 143bis Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati
1
Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l’elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
2
Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
JU, OW, SH e PPD approvano la modifica della disposizione.
In considerazione dei costi e dell’insicurezza ch può causare il reato, la riduzione della pena massima non appare giustificata. Nella prassi questa è spesso l’unica norma che consente di