Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 34Fedlex · Rapporto sui risultati
1.23. Articolo 156 numero 2 Estorsione
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell’estorsione, o commette ripetutamente l’estorsione in danno della medesima persona.
Il PPD approva la modifica.
Occorre mantenere l’attuale pena minima equivalente a un anno di pena detentiva (ZH e UDC), poiché, oltre al patrimonio, l‘estorsione intacca gravemente anche il bene giuridico della libera formazione o del libero esercizio della volontà. (AG).
La rinuncia alla pena pecuniaria comporta un notevole inasprimento della pena (VD).
UNIFR respinge la modifica della disposizione per i motivi illustrati in merito all’articolo 139 AP-CP. Osserva inoltre che il grado di illiceità dell’estorsione per mestiere è superiore a quello della contraffazione di merci per mestiere; non è pertanto né evidente né opportuno prevedere per entrambe le fattispecie la medesima pena minima. Ad essere punita non è la commissione per mestiere in sé, bensì la commissione per mestiere di un determinato reato. La caratteristica aggravante va quindi valutata sempre in relazione alla fattispecie di base. Le pene minime divergenti sono pertanto del tutto appropriate e non costituiscono una svista del legislatore.
1.24. Articolo 157 numero 2 Usura
2. L'autore è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell’usura.
Il PPD approva la modifica.
Secondo VD La rinuncia alla pena pecuniaria comporta un notevole inasprimento della pena.
UNIFR respinge la modifica della disposizione per i motivi illustrati in merito all’articolo 139 AP-CP.
1.25. Articolo 158 numero 1 comma 3 Amministrazione infedele
1. …
Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
Il PS ritiene giusto lo stralcio della pena minima. Occorre inoltre valutare se punire l’amministrazione infedele anche quando l’autore non ha agito intenzionalmente, bensì per negligenza (08.508 Iv.Pa Jositsch). In tal caso occorrerebbe far sì che non vi siano contraddizioni di valutazione con il restante diritto penale in materia di patrimonio, che sinora non contempla il reato commesso per negligenza, punendo soltanto i casi gravi di negligenza e non qualsiasi errore imprenditoriale.
UNILU approva la riduzione della pena minima. La fattispecie non va estesa in alcun modo alla commissione per negligenza. Ciò andrebbe notevolmente oltre l’obiettivo dell’armonizzazione delle pene e trasgredirebbe il sistema attuale, poiché nel diritto penale in materia di patrimonio è punibile soltanto la commissione intenzionale.
La motivazione non è logica, poiché già prima della revisione del 1995 il Tribunale federale