Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine

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Nel perseguimento dei delitti contro l’onore sono giustificati termini di prescrizione più brevi, poiché è difficile provare che siano state fatte affermazioni orali risalenti ad alcuni anni prima (BE, SZ). Inoltre, un termine di prescrizione breve giova alla pace giuridica (SO), poiché il turbamento della pace si smorza più rapidamente (ZH, PS, GDS, UNIFR). Infine, le regole di prescrizione sono state ampiamente adeguate poco tempo fa (ZH, GDS).

Secondo il PS, trasformando l’ingiuria in una contravvenzione si creano nuove incongruenze: l’ingiuria si prescrive in tre anni, mentre nel caso della diffamazione tale termine è più che raddoppiato. Visti i problemi di delimitazione tra i due reati, ciò è molto problematico. Per tale motivo il PS respinge l’abrogazione.

Secondo il Centre Patronal un termine di prescrizione più breve è appropriato poiché il bene giuridico protetto non richiede obbligatoriamente gli stessi termini di prescrizione come quelli previsti ad esempio per i reati contro l’integrità fisica. L’abrogazione della disposizione potrebbe inoltre portare all’aumento dei casi giudiziari. Occorre pertanto mantenere la disposizione.

Secondo UNIFR l’avamprogetto intende trasformare l’ingiuria in una contravvenzione. Secondo l’articolo 109 le contravvenzioni si prescrivono in tre anni e quindi il termine di prescrizione dell’ingiuria ne risulterebbe ulteriormente accorciato. Anche se per la diffamazione (art. 173 CP) e la calunnia (art. 174 CP) il termine di prescrizione è si accorcia di tre anni rispetto ad altri delitti (art. 97 cpv. 1 lett. c CP), ciò si giustifica perché gran parte della protezione della personalità è disciplinata dal Codice civile e le pertinenti violazioni o i danni risultanti possono essere riparati in virtù degli articolo 28 segg. CC. Il nesso, anche solo lontano, di questa modifica con l’armonizzazione delle pene rimane un mistero. UNIFR respinge l’abrogazione della disposizione.

Secondo UNILU manca un motivo per l’abrogazione dell’articolo 178, tanto più che dalla creazione del CP i delitti contro l’onore sono soggetti a termini di prescrizione più brevi rispetto agli altri delitti, poiché di regola il turbamento della pace si estingue velocemente e non crea conseguenze durevoli. Occorrerebbe inoltre valutare le conseguenze del fatto che con l’abrogazione della disposizione i delitti contro l’onore non sarebbero più soggetti a un termine di prescrizione uniforme (più breve). UNILU respinge l’abrogazione della disposizione.

1.35. Articolo 179 Violazione di segreti privati

Chiunque, senza averne il diritto, apre uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto, chiunque, avendo preso cognizione di fatti coll’apertura di uno scritto o di un involto chiuso a lui non destinato, li divulga o ne trae profitto,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Secondo la dottrina il bene protetto dall’articolo 179 CP è il segreto dello scritto e dell’involto, mentre l’articolo 179bis CP protegge il segreto della comunicazione nella sfera privata. Anche nel caso in cui il bene giuridico protetto fosse lo stesso, ciò non comporterebbe obbligatoriamente la stessa pena. Occorre inoltre tenere conto del fatto che la fattispecie dell’articolo 179bis CP presuppone che qualcuno registri una conversazione non pubblica. Una conversazione non è pubblica se gli interlocutori conversano presumendo a ragione che tale conversazione non possa essere ascoltata senza strumenti tecnici. Una violazione dei segreti privati ai sensi dell’articolo 179 CP può invece essere commessa in modo molto semplice, senza notevole energia criminale o mezzi tecnici oppure addirittura per sbaglio o negligenza. Le pene divergenti sono pertanto giustificate. Non si è esaminato se le pene comminate dagli articoli 179bis segg. CP siano eventualmente troppo alte e vadano, se del