Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 90 pagine
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interpretava la nozione di fine di lucro in modo del tutto analogo a quella dell’indebito profitto. In tal senso il testo di legge è stato adeguato alla giurisprudenza, senza che tuttavia il grado di illiceità ne risultasse modificato (UNIFR).
1.26. Articolo 160 numero 2 Ricettazione
2. L'autore è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere della ricettazione.
Il PPD approva la modifica.
UNIFR respinge la modifica della disposizione per i motivi illustrati in merito all’articolo 139 AP-CP.
1.27. Articolo 168 Corruzione nell’esecuzione forzata
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a. concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell’adunanza dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l’adesione a un concordato giudiziale o il suo rigetto;
b. concede o promette vantaggi particolari all’amministratore del fallimento, a un membro dell’amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni;
c. si è fatto accordare o promettere tali vantaggi.
Nessuna osservazione.
1.28. Articolo 171 capoverso 2 Concordato giudiziale
Abrogato
Non si vede perché non si debbano poter applicare criteri di riparazione diversi tenendo conto della norma penale violata, poiché a seconda del caso possono essere toccati beni giuridici diversi. Per tale motivo la disposizione va mantenuta (Centre Patronal).
UNIFR osserva che la dottrina considera l’articolo 171 capoverso 2 una lex specialis in relazione all’articolo 48 lettera d CP. La disposizione è più ampia rispetto all’articolo 48 lettera d CP, nella misura in cui l’autorità competente non può soltanto ridurre la pena, bensì prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. A differenza di quanto previsto dall’articolo 53 CP, a tal fine non devono essere adempite ulteriori condizioni. All’epoca il legislatore aveva introdotto l’articolo 171 capoverso 2 come caso particolare di sincero pentimento, che tuttavia esplica effetti più estesi rispetto all’articolo 48 lettera d CP. Il messaggio osserva che la commissione di esperti aveva rinunciato a creare una norma sul pentimento attivo nel caso di reati contro il patrimonio, raccomandando di trattare la questione nell’ambito della revisione della PG CP. Evidentemente non è chiara la differenza tra pentimento sincero, pentimento attivo e riparazione. Il pentimento sincero è attualmente previsto come motivo di attenuazione della pena nell’articolo 48 lettera d CP. L’articolo 23 CP contempla la desistenza e il pentimento attivo, mentre l’articolo 53 CP disciplina la riparazione in quanto motivo di esenzione dalla pena. L’articolo 53 costituisce la disposizione generale sul pentimento attivo. L’articolo 171 capoverso 2 contempla invece un caso particolare di sincero pentimento e non può quindi essere sostituito dall’articolo 53 CP, ossia da una disposizione sul pentimento attivo. Sorprende che in occasione della revisione della PG CP non sia stata inserita una disposizione generale sulla riparazione. UNIFR respinge l'abrogazione della disposizione.